Art. 20. B u r r o 1. L'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.".