Art. 21. 
                          C a m o m i l l a 
   1. L'art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n.  1724,  e'  sostituito
dal seguente: 
     "Art. 5. - 1. La  camomilla  deve  rispondere  ai  tipi  e  alle
caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.". 
   2. L'art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n.  1724,  e'  sostituito
dal seguente: 
     "Art. 6. - 1. La camomilla puo' essere  venduta  al  consumatore
solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine. 
      2.   L'etichettatura   della   camomilla   comporta   l'obbligo
dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata. 
      3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da  entrambi
macinati puo' essere posto in commercio solo  con  la  denominazione:
'camomilla macinata industriale'.".