Art. 21. C a m o m i l l a 1. L'art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.". 2. L'art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. La camomilla puo' essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine. 2. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata. 3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati puo' essere posto in commercio solo con la denominazione: 'camomilla macinata industriale'.".