Art. 22. 
             Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari 
   1. L'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e'  sostituito  dal
seguente: 
     "Art. 6. - 1. E' denominata 'farina di grano tenero' il prodotto
ottenuto dalla macinazione e  conseguente  abburattamento  del  grano
tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.". 
   2. Ferme restando le  norme  in  materia  di  panificazione  e  di
alimenti surgelati l'art. 14 della legge 4 luglio 1967,  n.  580,  e'
sostituito dal seguente: 
     "Art. 14. - 1. E' denominato 'pane' il prodotto  ottenuto  dalla
cottura totale o parziale di una  pasta  convenientemente  lievitata,
preparata con sfarinati di  grano,  acqua  e  lievito,  con  o  senza
aggiunta di sale comune (cloruro sodico). 
      2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o  non,
deve  essere  destinato  al  solo  consumatore  finale,  purche'   in
imballaggi  preconfezionati  recanti   in   etichetta,   oltre   alle
indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione  di
pane  completata  dalla  menzione  'parzialmente   cotto'   o   altra
equivalente,  nonche'  l'avvertenza  che  il  prodotto  deve   essere
consumato  previa  ulteriore  cottura  e  le  relative  modalita'  di
cottura.". 
      3. Al comma primo dell'art. 16 della legge 4  luglio  1967,  n.
580, le parole: "Il contenuto in acqua del pane" sono sostituite  da:
"Il contenuto in acqua del pane a cottura completa".