Art. 22. Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari 1. L'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' denominata 'farina di grano tenero' il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'.". 2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di alimenti surgelati l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. E' denominato 'pane' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico). 2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di cottura.". 3. Al comma primo dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: "Il contenuto in acqua del pane" sono sostituite da: "Il contenuto in acqua del pane a cottura completa".