Art. 23. Formaggi freschi a pasta filata 1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati. 3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalita' previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari: a) denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantita' netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantita' di prodotto sgocciolato; d) la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonche' la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi puo' essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunita' economica europea; f) le modalita' di conservazione; g) la dicitura di identificazione del lotto; h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari le indicazioni anzidette.".