Art. 23. 
                   Formaggi freschi a pasta filata 
   1. Il  decreto-legge  11  aprile  1986,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme  per
il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e' sostituito
dal seguente: 
     "Art.  1.  -  1.  I  formaggi  freschi  a  pasta  filata,  quali
fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in  vendita
solo se appositamente preconfezionati all'origine. 
      2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei
caseifici di produzione preincartati. 
      3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata  devono
essere riportate le indicazioni seguenti, con le  modalita'  previste
dalle  norme  generali  in  materia  di  etichettatura  dei  prodotti
alimentari: 
       a) denominazione di vendita; 
       b) l'elenco degli ingredienti; 
       c) la quantita' netta o nominale ovvero, nel caso di  prodotto
contenuto  in  liquido  di  governo,   la   quantita'   di   prodotto
sgocciolato; 
       d) la data di scadenza; 
       e) il nome o la ragione sociale o marchio  depositato  e  sede
del fabbricante nonche' la sede dello stabilimento;  per  i  prodotti
provenienti dagli altri Paesi puo' essere riportato, in  sostituzione
del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede  del
confezionatore  ovvero  del  venditore  stabilito   nella   Comunita'
economica europea; 
       f) le modalita' di conservazione; 
       g) la dicitura di identificazione del lotto; 
       h) il luogo di origine o di provenienza,  qualora  l'omissione
di tale indicazione possa indurre  in  errore  il  consumatore  circa
l'origine o la provenienza effettiva del prodotto.  Con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del  Ministro  per
le politiche comunitarie,  sono  individuati  i  casi  nei  quali  si
rendano necessari le indicazioni anzidette.".