Art. 25. Miele 1. L'art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente: "5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, comma 1.". 2. L'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni: a) la denominazione 'miele', per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il 'miele in favo', il 'miele con pezzi di favo', il 'miele per pasticceria', il 'miele per l'industria' ed il 'miele di brughiera' devono essere designati come tali; b) la quantita' netta o nominale; c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' europea; d) la dicitura di identificazione del lotto. 2. La denominazione di vendita puo' essere completata da: a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico- chimiche e microscopiche; b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata; c) l'indicazione 'vergine integrale' qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all'art. 7. 3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita. 4. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele. 5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana. 6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.".