Art. 26. Olio di oliva e di semi 1. L'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. 3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.". 2. Sono abrogati: a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35; b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni; c) l'art. 70 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 28/02/1992, n. 49 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.