Art. 26. 
                       Olio di oliva e di semi 
 
  1. L'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e'  sostituito  dal
seguente: 
   "Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli  olii  di  semi
commestibili,  destinati  al  consumatore,  devono  essere  posti  in
vendita esclusivamente preconfezionati  in  recipienti  ermeticamente
chiusi. 
   2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  quando  venga
trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito  del  produttore  e
dal deposito di questi a quello del primo destinatario. 
   3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili,
fino a 10 litri,  devono  essere  confezionati  esclusivamente  nelle
quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:  0,10,  0,25,
0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.". 
  2. Sono abrogati: 
   a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968,
n. 35; 
   b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo  del  regio
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni; 
   c) l'art. 70 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  28/02/1992,  n.  49
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.