Art. 27. Pomodori pelati e concentrati di pomodoro 1. Gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati. 2. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare: a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante; b) la sede dello stabilimento; c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura. 2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b). 3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero della sanita', al Ministero dell'agricoltura e foreste nonche' all'Istituto nazionale per le conserve alimentari. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.".