Art. 28. 
                               R i s o 
   1. L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e'  sostituito  dal
seguente: 
   "Art. 1. - 1. Il nome di riso e' riservato  al  prodotto  ottenuto
dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla  e
successiva operazione di raffinatura. 
    2. E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  del  nome  riso  per  il
prodotto  al  quale  sia  stata  comunque  asportata  la  lolla,  non
rispondente  alla  definizione  di  cui  al  comma  1   purche'   sia
accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al
particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso
parboilet, riso soffiato". 
   2. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge  18  marzo
1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente: 
   "Qualora  il  riso  sia  posto  in  vendita   preconfezionato   in
imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni  previste  dalle
norme in materia  di  etichettatura,  sulle  confezioni  deve  essere
indicata  la  varieta'  e  puo'  essere   indicato   il   gruppo   di
appartenenza". 
   3. I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 2,  della  legge  18
marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti: 
   "Con decreto del Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e' determinata la denominazione  delle  varieta'  di
risone e delle corrispondenti varieta' di  riso,  che  formano  parte
integrante della denominazione di vendita. 
   Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il  riso,  le
caratteristiche  di  ciascuna  varieta'  con  la  indicazione   delle
tolleranze consentite e dei relativi limiti. 
   Il decreto contenente le tabelle portanti le  denominazioni  e  le
indicazioni di  cui  ai  precedenti  commi  deve  essere  annualmente
pubblicato entro il 30 novembre". 
   4. Il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7  della  legge  18  marzo
1958, n. 325, sono abrogati.