Art. 28. R i s o 1. L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura. 2. E' tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purche' sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato". 2. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente: "Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varieta' e puo' essere indicato il gruppo di appartenenza". 3. I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 2, della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre". 4. Il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono abrogati.