Art. 29. 
                            Norme finali 
   1. Il presente decreto  non  si  applica  ai  prodotti  alimentari
destinati ad altri Paesi. 
   2. Sono abrogati il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1982, n. 322, nonche' tutte  le  disposizioni  in  materia  di
etichettatura,  di  presentazione  e  di  pubblicita'  dei   prodotti
alimentari e relative modalita', diverse o incompatibili  con  quelle
previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle  contenute  nei
regolamenti comunitari e  nelle  norme  di  attuazione  di  direttive
comunitarie relative a singole categorie di prodotti. 
   3. Le disposizioni del presente decreto possono essere  modificate
o integrate, in  attuazione  di  norme  comunitarie  in  materia  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  su  proposta  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto
con il Ministro della sanita'.