Art. 8. 1. Il Ministro della sanita', su domanda, puo' autorizzare: a) esperimenti sugli animali cui all'art.3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purche' la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo; b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-bilogiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento; 2. Il Ministro della sanita' stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento. 3. In deroga all'art.3, comma 1, il Ministro della sanita' autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessita' e non sia possibile riccorrere ad altri sustemi dimostrativi.