Art. 8. 
  1. Il Ministro della sanita', su domanda, puo' autorizzare: 
     a)  esperimenti  sugli  animali  cui  all'art.3,  comma   3,   a
condizione che gli stessi siano conformi al regolamento CEE 3626/82 e
che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione  delle  specie
considerate oppure a verifiche medico-biologiche  essenziali  purche'
la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo
scopo; 
     b) esperimenti sui primati non  umani,  sui  cani  e  sui  gatti
soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-bilogiche essenziali
e  gli  esperimenti  su  altri  animali  non  rispondano  agli  scopi
dell'esperimento; 
  2.  Il  Ministro  della  sanita'  stabilisce,  con  il  decreto  di
autorizzazione,   le    eventuali    prescrizioni    da    rispettare
nell'esecuzione dell'esperimento. 
  3.  In  deroga  all'art.3,  comma  1,  il  Ministro  della  sanita'
autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso
di inderogabile necessita' e non sia possibile  riccorrere  ad  altri
sustemi dimostrativi.