Art. 9. 
  1. In  deroga  all'art.4,  comma  3,  un  esperimento  puo'  essere
effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione  del  Ministro
della  sanita'  se  l'anestesia  e'  piu'  traumatica  per  l'animale
dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile  con  il
fine dell'esperimento. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o
ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore,  la  sofferenza,
l'angoscia o il danno  siano  ridotti  e  che  dolore,  sofferenza  e
angoscia residui non siano forti. 
  3. Ogni esperimento, che comporta o  rischia  di  comportare  gravi
lesioni  o  un  forte  dolore  che  potrebbe  protarsi,  deve  essere
specificatamente dichiarato per l'autorizzazione del  Ministro  della
sanita', che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e  solo  in
caso di eccezionale importanza dell'esperimento.