Art. 9. 1. In deroga all'art.4, comma 3, un esperimento puo' essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanita' se l'anestesia e' piu' traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti. 3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protarsi, deve essere specificatamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanita', che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.