Art. 10. 
             (Trasportatori di merci per via navigabile) 
   1. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti,
le  disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
87/540/CEE relativa all'accesso alla professione di trasportatore  di
merci per via navigabile  nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
internazionali. 
   2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel  territorio  degli
Stati membri della Comunita' europea  per  svolgere,  sul  territorio
nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore
di merci per via navigabile nel settore  dei  trasporti  nazionali  o
internazionali, devono essere in possesso di requisiti  di  idoneita'
morale, finanziaria e professionale equivalenti  a  quelli  richiesti
alle persone fisiche ed  imprese  italiane,  comprovati  mediante  la
presentazione della  documentazione  rilasciata  dalle  autorita'  ed
organismi designati dagli altri Stati membri della Comunita' europea. 
   3. Cno decreti del Ministro dei  trasporti  sono  indicati,  sulla
base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della  Comunita'
europea, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2. 
   4. Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 9,
commi 5 e 6, della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
saranno  armonizzate  le  procedure  necessarie  al  rilascio   delle
autorizzazioni per l'esercizio  dell'attivita'  di  trasportatore  di
merci per via navigabile.