Art. 12 
Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in  materia
                       di appalti e forniture 
 
  1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale
della  procedura  prevista  dall'articolo  3  della   direttiva   del
Consiglio 89/665/CEE per la correzione di  una  violazione  chiara  e
manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti  o  di
forniture commessa in una procedura  di  aggiudicazione  disciplinata
dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti. 
  2. La contestazione della Commissione, non appena  notificata  allo
Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato  tecnico-consultivo  da
istituirsi, nell'ambito della  Commissione  di  cui  all'articolo  19
della legge 10 aprile 1987, n. 183 con decreto del  Ministro  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti
del Dipartimento per il coordinamento delle politiche  comunitarie  e
dei Ministeri del tesoro, dei lavori  pubblici,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato nonche'  del  Ministero  interessato  in
relazione all'oggetto dell'affare. 
  3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque  giorni  dalla  ricevuta
notificazione, trasmette  al  Comitato  gli  elementi  utili  per  la
valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del
Comitato. 
  4. Il Comitato tecnico-consultivo  riferisce  al  Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   che   provvede   alla
formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa
con il Ministro  competente  se  l'autorita'  aggiudicatrice  e'  una
amministrazione centrale dello Stato. 
  5.  Se  la  risposta  prevede  la  necessita'  di  adottare  misure
correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente  pubblico  diverso
dallo  Stato,  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del  Consiglio
dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo  12  della
legge 9 marzo 1989, n. 86.