Art. 13. 
(Violazioni  del  diritto  comunitario  in  materia  di   appalti   e
                             forniture) 
   1. I soggetti che  hanno  subito  una  lesione  a  causa  di  atti
compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di  appalti
pubblici di lavori o di forniture e delle relative norme  interne  di
recepimento possono chiedere  all'Amministrazione  aggiudicatrice  il
risarcimento del danno. 
   2. La domanda di risarcimento e' proponibile  dinanzi  al  giudice
ordinario da chi ha  ottenuto  l'annullamento  dell'atto  lesivo  con
sentenza del giudice amministrativo. 
   3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  sono
imputati ad apposito capitolo da istituire "per memoria" nello  stato
di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  alla  cui  dotazione  si
provvede,  in  considerazione  della  natura  della  spesa,  mediante
prelevamento dal  fondo  di  riserva  per  le  spese  obbligatoria  e
d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.