Art. 17. (Societa' di capitali unipersonali: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione della responsabilita' limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di piu' societa', prevedendo una disciplina analoga a quella dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile; b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 paragrafo 2, e 5 della direttiva; c) applicazione della direttiva alle societa' a responsabilita' limitata.