Art. 17. 
       (Societa' di capitali unipersonali: criteri di delega) 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/667/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
     a) esclusione della responsabilita' limitata  qualora  il  socio
unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica  sia
il socio unico di piu' societa', prevedendo una disciplina analoga  a
quella dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile; 
     b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei
limiti di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non  siano
rispettati gli oneri e gli adempimenti di  cui  agli  articoli  3,  4
paragrafo 2, e 5 della direttiva; 
     c) applicazione della direttiva alle societa' a  responsabilita'
limitata.