Art. 6. 
  (Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari criteri di delega) 
   1.  L'attuazione  delle  direttive   del   Consiglio   90/364/CEE,
90/365/CEE e 90/366/CEE  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
     a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno  unicamente
alle  condizioni  ed  ai  limiti  anche  temporali   previsti   nelle
direttive; 
     b)  individuare  gli   strumenti   e   le   modalita'   per   la
determinazione dell'ammontare delle kisorse ritenute sufficienti  del
diritto  soggiorno  per  evitare  che,  durante  il  loro  soggiorno,
diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato; 
     c) indicare le modalita' per la dimostrazione del possesso delle
risorse economiche minime di cui devono disporre  i  beneficiari  del
diritto di soggiorno; 
     d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche
l'istruzione universitaria.