Art. 3. 
             (Procedura e termine di avvio dei programmi 
                 di edilizia residenziale pubblica). 
  1. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente  del
CER, ripartisce fra le regioni i fondi di  cui  alla  presente  legge
entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.- 
  2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri
programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi. 
  3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al  comma  2,
il comitato del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa,
invita gli enti locali territoriali, gli  istituti  autonomi  per  le
case popolari (IACP) e gli operatori del settore a  presentare  entro
sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilita' da
realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente. 
  4. Entro i successivi sessanta giorni, il  comitato  esecutivo  del
CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non
sia membro con diritto di voto, delibera in luogo  ella  regione  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie ad essa attribuite. 
  5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma
4  sono  revocate  di  diritto  e   portate   ad   incremento   delle
disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si  applicano  altresi'
ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la  regione  non
abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
  7. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla
fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro i  termini
di legge, la regione assegna un termine  ulteriore  non  superiore  a
trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale,
nei successivi trenta giorni, nomina un commissario ad acta.  Decorso
tale termine la nomina del commissario ad acta viene  effettuata  dal
Ministro dei lavori pubblici. 
  8. I programmi di edilizia  agevolata  devono  pervenire,  pena  la
decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori  entro  dieci
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  delibera  regionale   di
localizzazione  o  di  individuazione  dei  soggetti  attuatori   sul
Bollettino Ufficiale della regione.