Art. 4.
                          (Quota di riserva
                 per particolari categorie sociali).
   1.  Le  regioni, nell'ambito delle disponibilita' loro attribuite,
possono riservare una quota non superiore al 15 per cento  dei  fondi
di  edilizia  agevolata  e  sovvenzionata  per  la  realizzazione  di
interventi da destinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di
particolari  categorie  sociali individuale, di volta in volta, dalle
regioni  stesse.  Per  tali  interventi  i  requisiti  soggettivi  ed
oggettivi  sono  stabiliti  dalle  regioni,  anche in deroga a quelli
previsti  dalla  legge  5  agosto  1978,   n.   457,   e   successive
modificazioni all'articolo 6.
   2.  Le  regioni,  altresi,  potranno  destinare  nell'ambito della
riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi  di  cui  all'articolo
13,   lettera  b),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  per  la
realizzazione da parte di cooperative edilizie a proprieta'  indivisa
di  alloggi  da assegnare in godimento a lavoratori dipndenti, con le
procedure attuative di cui all'articolo 55, lettera c),  della  legge
22 ottobre 1971, n. 865.
   3.  In sede di prima applicazione della presente legge, nel quadro
dell'attivita' di vigilanza  di  cui  all'articolo  4,  primo  comma,
lettera  e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni formulano
al Ministero dei lavori pubblici  proposte  per  risolvere  eventuali
problemi finanziari di cooperative edilizie in difficolta' economica,
utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza
nei  suddetti  fondi,  le  regioni  possono  provvedere  con  proprie
disponibilita'. I requisiti  essenziali  per  i  singoli  soci  delle
medesime  cooperative,  al  momento  dell'assegnazione dell'alloggio,
rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978,  n.  457,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo dell'art. 13, lettera b) della citata legge
          n. 457/1978 e' il seguente:
             "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
          conti correnti istituiti dalla legge 22  ottobre  1971,  n.
          865  e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione
          autonoma della Cassa depositi e prestiti  presso  la  quale
          vengono depositate anche le somme derivanti da:
               a) (omissis);
               b)  i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro
          e  le  somme  dovute  dallo  Stato  in  base  alle  vigenti
          disposizioni  e  ai  sensi della legge 14 febbraio 1963, n.
          60,  successive  leggi  di  proroga  dei   versamenti   dei
          contributi stessi, da versare trimestralmente".
             -  Il  testo  dell'art.  55,  lettera c), della legge n.
          865/1971   (Programmi   e    coordinamento    dell'edilizia
          residenziale   pubblica;  norme  nella  espropriazione  per
          pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi  17
          agosto  1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
          1964, n. 847; ed autorizzazioni  di  spesa  per  interventi
          straordinari   nel   settore   dell'edilizia   residenziale
          agevolata e convenzionata) e il seguente:
             "1.  I  fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo
          art. 67 sono destinati per:
               a) - b) (omissis);
               c)  -  finanziamenti  di  cooperative  costituite  tra
          lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione
          degli  alloggi  con  l'apporto  dell'area, nella misura non
          superiore al 15 per cento dei fondi stessi".
             - Il testo dell'art. 4, primo comma, lettera  e),  della
          citata legge n. 457/1978 e' il seguente:
             "Le  regioni,  per  le  finalita' di cui all'articolo 1,
          provvedono in particolare a:
               a) - d) (omissis);
               e)   esercitare   la    vigilanza    sulla    gestione
          amministrativo-finanziaria   delle   cooperative  edilizie,
          comunque fruenti di contributi pubblici".