Art. 5.
              (Fondo speciale di rotazione per acquisi-
                    zione aree e urbanizzazioni).
   1.  A decorrere dal 1 gennaio 1992 e' costituito presso la sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo  10
della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per
la  concessione  di  mutui  decennali,  senza  interessi, finalizzati
all'acquisizione e all'urbanizzazione  di  aree  edificabili  ad  uso
residenziale, nonche' all'acquisto di aree edificate da recuperare.
   2. Al finanziamento del fondo si provvede:
     a) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito  in  legge, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e  dell'articolo  3,
comma  10,  del  decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
     b) con le somme provenienti dai fondi gia'  assegnati  ai  sensi
dell'articolo  45  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, la cui  concessione  sia  dichiarata  per  la  mancata
utilizzazione  degli  stessi,  in base a criteri e modalita' che sono
stabiliti dal CER.
   3. Le disponibilita' sul fondo sono assegnate ogni  anno  dal  CER
alle  regioni,  le  quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a
pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o  consorzi  di
comuni  che  ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente
impegnato quelle eventualmente loro gia' assegnate, con utilizzo  non
inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.
   4.  La  sezione  autonoma della Cassa depositi e prestiti, entro i
limiti delle disponibilita' assegnate a  ciascuna  regione,  provvede
alla  concessione  dei  mutui  secondo  le  modalita' e le condizioni
stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro  del  tesoro,  di
concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici.  Sono considerati
decaduti  i  beneficiari  che  non  abbiano   prodotto   domanda   di
concessione  del muoto entro quattro mesi dal provvedimento regionale
di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento  di  concessione
del  mutuo,  la  sezione  autonoma  della  Cassa  depositi e prestiti
provvede alla revoca  dei  beneficiari  che  non  abbiano  utilizzato
neppure parzialmente il finanziamento, escluse le spese tecniche.  Le
somme   disponibili   a   seguito   dell'avvenuta   decadenza  e  del
provvedimento  di  revoca  riaffluiscono  nel  fondo  per  successive
assegnazioni a cura del CER.
   5.  Si  applicano  le  disposizioni  dei commi quarto, dodicesimo,
tredicesimo,  quattordicesimo  e  quindicesimo  dell'articolo  3  del
decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito  in  legge, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
 
          Note all'art. 5:
             - Per il testo dell'art. 10 della legge n.  457/1978  si
          veda nella nota all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art. 3 del D.L. n. 9/1982, (Norme per
          l'edilizia  residenziale  e  provvidenze  in   materia   di
          sfratti) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Per  la  realizzazione  di un programma di
          acquisizione  o  di   urbanizzazione   primaria   di   aree
          edificabili   ad  uso  residenziale  la  Cassa  depositi  e
          prestiti  e'  autorizzata  a  concedere   ai   comuni   con
          popolazione  superiore  ai 100.000 abitanti o capoluoghi di
          provincia, oppure a consorzi di  detti  comuni  con  comuni
          limitrofi,  mutui  decennali  senza  interessi  secondo  le
          modalita' ed alle  condizioni  da  stabilire  con  apposito
          decreto del Ministro del tesoro.
             I  rientri  relativi  ai  mutui  di  cui  sopra vanno ad
          incrementare   le   disponibilita'   del   fondo   speciale
          costituito  presso  la  Cassa  depositi e prestiti ai sensi
          dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes-
          sive modificazioni ed integrazioni.
             Sulle aree acquisite con i fondi di cui al  primo  comma
          del   presente   articolo   sono   realizzati  i  programmi
          costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge
          22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 e 8 della legge
          28 gennaio 1977, n. 10.
             Per  la   realizzazione   di   complessi   o   quartieri
          residenziali i comuni possono affidare in concessione anche
          l'acquisizione  e  la  relativa  urbanizzazione  delle aree
          mediante apposita convenzione  da  stipulare  con  soggetti
          ritenuti idonei.
             Qualora  i  comuni  beneficiari del finanziamento non lo
          utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese
          tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo
          da parte della Cassa depositi e prestiti, il  Ministro  dei
          lavori  pubblici  su  proprosta  del  CER  provvede  in via
          sostitutiva agli adempimenti di  cui  al  comma  precedente
          mediante  convenzione  da  stipulare  con soggetti, riuniti
          anche  in   consorzio,   incaricati   dell'attuazione   dei
          programmi  di  edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati
          rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto
          1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarieta' dei mutui e
          gli oneri di ammortamento permangono a  carico  dei  comuni
          destinatari dei finanziamenti.
             La  disposizione  di cui al comma precedente si applica,
          anche per l'impiego delle disponibilita' di cui all'art. 13
          della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843,  che  risultino
          inutilizzate  alla  data  di entrata in vigore del presente
          decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  da  parte  del Ministro dei lavori pubblici il
          termine di un anno  decorre  dalla  data  di  comunicazione
          della   delibera  di  ripartizione  dei  fondi.  Il  potere
          sostitutivo potra' essere esercitato, comunque, decorsi sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
             Per le finalita' di cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo  e'  autorizzato  l'apporto  in favore della Cassa
          depositi e prestiti  di  lire  600  miliardi  nel  triennio
          1982-84.  Per  il 1982 detto apporto e' determinato in lire
          100 miliardi.
             Entro l'anno finanziario 1982 il CER e' autorizzato alla
          individuazione  dei  comuni  ed  alla  ripartizione fra gli
          stessi  dell'intero  stanziamento  triennale  di   cui   al
          precedente comma.
             I  finanziamenti di cui al presente articolo non possono
          essere concessi ai comuni o  consorzi  di  comuni  che  non
          risultino   aver   utilizzato   neppure  parzialmente,  con
          esclusione delle spese tecniche,  i  fondi  loro  assegnati
          dalle  regioni  sul fondo speciale di cui all'art. 45 della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, e  successive  modificazioni
          ed integrazioni.
             A  decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti
          puo'  essere  autorizzata  con  la  legge  finanziaria   ad
          integrare  i  finanziamenti  di cui ai commi precedenti con
          mezzi prelevati dalle  disponibilita'  dei  conti  correnti
          postali  per  concedere ai comuni di cui al primo comma del
          presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.
             Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera
          di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo  comma,
          individuano,  con  deliberazione del consiglio comunale, le
          aree da acquisire.
             Per le aree individuate con le modalita' di cui al  nono
          comma  dell'art.  8  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
          629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio
          1980, n. 25, e di cui non e' disposta l'acquisizione  entro
          tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti
          dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes-
          sive modificazioni.
             Nei   quindici   giorni   successivi  alla  delibera  di
          individuazione delle aree, il sindaco dispone l'occupazione
          d'urgenza e, direttamente od a mezzo di  suo  delegato,  la
          esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza
          e  procede  alla  consegna  al  soggetto  che deve eseguire
          l'intervento.
             I soggetti interessati all'occupazione di cui  al  comma
          precedente  sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali
          delle operazioni suindicate mediante  avviso  a  mezzo  del
          messo  comunale,  nonche' con affissione dell'avviso stesso
          all'albo del comune.
             Le delibere comunali previste dal presente articolo sono
          soggette soltanto  al  controllo  di  legittimita'  di  cui
          all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".
             -  Il  testo  dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 12/1985
          (Misure finanziarie in favore delle aree ad  alta  tensione
          abitativa) e' il seguente:
          (omissis).
             "10.  Per  le  finalita' di cui all'art. 3, primo comma,
          del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.  9,  convertito,  con
          modificazioni   nella  legge  25  marzo  1982,  n.  94,  e'
          autorizzato l'apporto in  favore  della  Cassa  depositi  e
          prestiti  di  lire  400  miliardi  nel  biennio  1985-86 in
          ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di  lire  250
          miliardi nell'anno 1986".
             -  Il testo dell'art. 45 della legge n. 865/1971 (per il
          titolo si veda in nota all'art. 4) e' il seguente:
             "Art. 45. - E' costituito presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti  un  fondo  speciale con gestione autonoma di lire
          300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione
          e l'urbanizzazione primaria  delle  aree,  nonche'  per  la
          realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le
          aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di
          zona.
             Le  modalita'  e  le condizioni per il funzionamento del
          fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro  per
          il  tesoro,  sentito  il  Comitato interministeriale per il
          credito ed il risparmio.
             Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad  apportare  alla
          Cassa depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo
          comma, la somma di lire 300 miliardi.
             Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  in ragione di lire 100 miliardi per
          ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
             Le richieste  di  mutui  di  cui  al  primo  comma  sono
          trasmesse  al  CER  dalle  regioni,  le  quali provvedono a
          raccogliere dai comuni interessati ed a coordinarle  avendo
          anche  presenti le localizzazioni da esse approvate a norma
          del precedente art. 3.
             Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del  CER,
          trasmette,  entro  il  primo  ottobre  di  ciascun anno, le
          richieste  alla  Cassa  depositi  e   prestiti,   indicando
          l'ordine  di precedenza che la stessa deve rispettare nella
          concessione dei mutui, anche ai  fini  del  rimborso  delle
          anticipazioni di cui al precedente art. 23".