Art. 6.
                 (Contributi di edilizia agevolata).
   1.  I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978,
n. 457,  sono  concessi  per  interventi  di  nuova  costruzione,  di
recupero, come definiti dall'articolo 11, e per quelli destinati alla
locazione ai sensi degli articoli 8 e 9.
   2.  I  valori  dei  contributi di cui al comma 1 sono stabiliti ed
aggiornati dal CER in funzione del reddito dei  beneficiari  e  della
destinazione  degli  interventi  ammessi  a contributo ai sensi della
presente legge.
   3. I  contributi  sono  concessi,  anche  indipendentemente  dalla
concessione  di  mutui fondiari ed edilizi, e coprono parte del costo
convenzionale dell'intervento  stabilito  dal  CER,  ai  sensi  della
lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni.
   4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parita'
di  valore attuale in un massimo di diciotto annualita' costanti, nei
limiti delle disponibilita' attribuite alle regioni  dal  CER,  ferma
restando   l'entita'   annuale  complessiva  del  limite  di  impegno
autorizzato a carico dello Stato. L'attualizzazione delle  annualita'
e'  effettuata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore al
momento del provvedimento regionale di concessione del  contributo  a
favore dell'operatore.
   5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono
tenuti  a  concedere  prioritariamente ai programmi edilizi assistiti
dai contributi previsti dal presente articolo finanziamenti  a  tasso
sia  costante  che  variabile  o in qualsivoglia altra forma tecnica,
alle condizioni di  mercato.  In  tal  caso  il  contributo  pubblico
concesso  ai  beneficiari  puo'  essere  ceduto pro solvendo all'ente
mutuante. I finanziamenti  predetti  sono  assistiti  dalla  garanzia
dello  Stato  ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni.
   6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti
di espopriazione ai sensi dell'articolo 10-ter del  decreto-legge  13
agosto  1975,  n.  376, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della  garanzia  primaria
dello  Stato, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 4-bis
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 10  novembre  1983,  n.  637,  secondo  le
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.
   7. Il decreto di concessione del contributo di cui al comma 6 puo'
essere  scontato  a richiesta del beneficiario dagli istituti e dalle
sezioni di credito fondiario ed  edilizio  al  valore  attuale,  alle
condizioni previste dalla convenzione di cui al comma 9.
   8.  In  presenza  di finanziamenti concessi dagli istituti e dalle
sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonche' da  altri  istituti
di  credito,  in  contributo  pubblico  e'  erogato  anche in fase di
preammortamento, comunque per un periodo non superiore a tre anni, in
misura proporzionale alle quote di  mutuo  erogate,  fatte  salve  le
misure massime complessive stabilite ai sensi del comma 4.
   9. I rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiaio ed
edilizio e le regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata
sulla  base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente del  CER,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
   10. I contributi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
concessi  anche  ai cittadini stranieri residenti in Italia da almeno
cinque anni, che dimostrino un'attivita'  lavorativa  stabile  e  che
siano  in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
   11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
interventi  edilizia  agevolata,  finanziati  ai  sensi della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, e per i quali,  alla
data  di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora
emesso decreto definitivo di concessione del contributo.
 
          Note all'art. 6:
             - Il testo della'art. 19 della citata legge n.  457/1978
          e' il seguente:
             "Art.   19  (Contributo  dello  Stato).  -  Al  fine  di
          contenere l'onere a  carico  del  mutuatario  nella  misura
          indicata  nel  successivo  art.  20,  e'  corrisposto  agli
          istituti  di  credito  mutuanti  un  contributo  pari  alla
          differenza  tra  il  costo del denaro, determinato ai sensi
          del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre  1965,  n.
          1022, cosi' come convertito, con modificazioni, nella legge
          1  Novembre  1965,  n.  1179,  e successive modificazioni e
          integrazioni, e l'onere a carico del mutuario stesso.
             Dopo i primi quattro anni, a  decorrere  alla  data  del
          provvedimento regionale di concessione del contributo dello
          Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal
          successivo art. 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di
          ogni  biennio,  in relazione dell'andamento dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di operai  ed  impiegati,
          quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi
          nel biennio precedente considerato nella misura massima del
          75  per  cento.  I tassi sono applicati al capitale residuo
          calcolato all'inizio di ogni biennio.  Corrispondentemente,
          e'  variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni
          caso, deve garantire la totale copertura  delle  differenze
          tra  l'ammontare  della  rata  di ammortamento calcolata al
          costo del denaro, al quale l'operazione di mutuo  e'  stata
          definita, e la quota a carico del mutuatario.
             Per  le  cooperative a proprieta' indivisa la variazione
          dei tassi secondo le modalita' di cui al  comma  precedente
          decorre dopo i primi sei anni".
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  1, lettera n), della
          citata legge n. 457/1978 e' il seguente:
             "Il Comitato per  l'edilizia  residenziale,  sulla  base
          degli indirizzi programmatici indicati dal CIPE:
               a) - m) (omissis);
               n)  stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le
          regioni devono osservare  nella  determinazione  dei  costi
          ammissibili per gli interventi".
             -  Il  testo dell'art. 17 della citata legge n. 457/1978
          e' il seguente:
             "Art. 17 (Garanzie). - I mutui concessi dagli istituti e
          sezioni di credito  fondiario  ed  edilizio  ai  sensi  del
          secondo  comma  del  precedente  art.  14 sono garantiti da
          ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono
          assistiti dalla garanzia sussidiaria  dello  Stato  per  il
          rimborso  integrale  del  capitale, degli interessi e degli
          oneri accessori.
             La  garanzia  dello  Stato  si  intende   prestata   con
          l'emissione  del provvedimento regionale di concessione del
          contributo statale resta valida finche'  sussista  comunque
          un  credito  dell'istituto  mutuante,  sia in dipendenza di
          erogazioni in  preammortamento,  sia  di  erogazioni  anche
          parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal
          beneficio del contributo.
             La  suddetta  garanzia  diventa  operante ai sensi delle
          vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le
          modalita' in esse previste,  ed  in  particolare  ai  sensi
          dell'art. 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito
          dall'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
             L'istituto  mutuante, per i mutui agevolati assistiti da
          contributo dello  Stato,  potra'  procedere  all'esecuzione
          individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario
          sia    stato    assoggettato    a    liquidazione    coatta
          amministrativa, in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  3
          della legge 17 luglio 1975, n. 400.
             Nel  caso  di alienazione con accollo del residuo mutuo,
          la garanzia  dello  Stato  resta  valida  per  il  restante
          periodo di ammortamento.
             I  provvedimenti  di  concessione  del contributo devono
          essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per
          l'edilizia residenziale.
             Ai mutui agevolati  concessi  ai  sensi  della  presente
          legge  si  applicano  le  disposizioni  contenute nell'art.
          10-ter  del  decreto-legge  13   agosto   1975,   n.   376,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975,
          n.  492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei
          contributi di cui alla lettera l) del precedente art. 4".
             -  Il  testo  dell'art.  10-ter  del  D.L.  n.  376/1975
          (Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le
          esportazioni,  l'edilizia  e  le  opere  pubbliche)  e'  il
          seguente:
             "Art. 10-ter (Concessione dei  mutui;garanzia).-I  mutui
          di  cui  alla  legge  1 novembre 1965, n. 1179, all'art. 72
          della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27  maggio,
          n.  166,  e  successive modificazioni e integrazioni, ed al
          presente decreto sono concessi dagli  enti  mutuanti  anche
          quando  le  aree concesse dai comuni ai sensi dell'art.  35
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  non  siano   di
          proprieta' dei comuni stessi sempreche' sia stata stipulata
          la  convenzione  di  cui  al  sopra richiamato art. 35, sia
          stato ottenuto il decreto di occupazione di urgenza e siano
          state iniziate le procedure di esproprio.
             Nel  caso  previsto  dal precedente comma la garanzia di
          cui all'art. 15 della legge 27  maggio  1975,  n.  166,  e'
          immediatamente  operante e copre l'intero credito dell'ente
          mutuante. La garanzia di cui all'articolo 13  del  decreto-
          legge  2  maggio  1974, n. 247, e' elevata fino all'importo
          del 100 per cento.
             Gli enti mutuanti stipulano con i  soggetti  interessati
          il  contratto  condizionato  di  mutuo  entro trenta giorni
          dalla ricezione  della  documentazione  necessaria  per  la
          stipulazione oltre che del provvedimento di concessione dei
          contributi da parte del Ministero  dei lavori pubblici.
             -  Per  il  testo  dell'art.  4-bis del D.L. n. 462/1983
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          637/1983 vedasi nota all'art. 2.
             -  Il  testo dell'art. 20 della citata legge n. 457/1978
          e' il seguente:
             "Art. 20 (Limiti  di  reddito  per  l'accesso  ai  mutui
          agevolati  e relativi tassi).-Limiti massimi di reddito per
          l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla  presente  legge,
          da     destinare     all'acquisto,     alla    costruzione,
          all'ampliamento  o  al  riadattamento  di  un'abitazione  e
          quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo
          agevolato, sono fissate:
               a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti
          pubblici  e destinate ad essere cedute in proprieta'; per i
          soci di cooperative edilizie  a  proprieta'  individuale  o
          loro  consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate
          da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati;
                 1) in L. 21.000.000 con mutui al tasso del  4,5  per
          cento;
                 2)  in  L.  25.000.000 con mutui al tasso dell'8 per
          cento;
                 3) in L. 30.000.000 con mutui al tasso  del  12  per
          cento;
               b)  per  gli  assegnatari  di  abitazioni costruite da
          comuni  o  da  istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
          destinate  ad  essere date in locazione in L. 25.000.000, e
          per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa  o
          loro consorzi, in L. 21.000.000.
             I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a
          revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.
             Ai  fini  della  determinazione  dell'onere a carico del
          mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare
          quale  risulta  dall'ultima   dichiarazione   dei   redditi
          presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima
          dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel
          caso  di  alloggi  costruiti da privati, prima dell'atto di
          liquidazione finale del mutuo.