Art. 2. 1. Lo sperma puo' essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali: a) che la raccolta ed il trattamento, in vista della fecondazione artificiale, siano effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1; b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B; c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformita' delle disposizioni degli allegati A e C; d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.