Art. 2. 
   1. Lo sperma puo' essere spedito  verso  il  territorio  di  altro
Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali: 
      a)  che  la  raccolta  ed  il  trattamento,  in   vista   della
fecondazione  artificiale,  siano  effettuati  presso  un  centro  di
raccolta riconosciuto dal punto di vista  sanitario,  ai  fini  degli
scambi intracomunitari secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1; 
      b) provenga da  animali  della  specie  bovina,  il  cui  stato
sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B; 
      c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto
avvengano in conformita' delle disposizioni degli allegati A e C; 
      d) che sia scortato durante  il  trasporto  da  un  certificato
sanitario conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.