Art. 3. 1. Fino al 31 dicembre 1992, sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente al presente regolamento. 2. Fino al 31 dicembre 1992, il Ministro della sanita' puo' autorizzare, a condizione di reciprocita', l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente al presente regolamento; in questo caso ogni partita deve essere sottoposta ad una prova di inoculazione in un animale vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove, salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente ad una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove predette. 3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, o nel Paese di raccolta o nel Paese destinatario. 4. Se nel territorio nazionale tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA, il Ministero della sanita' puo' rifiutare l'introduzione di sperma proveniente da centri che non hanno lo stesso regime. 5. La Commissione delle Comunita' europee puo' consentire che la facolta' di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno Stato membro. 6. Fatte salve le disposizioni vigenti, nel caso in cui non si pratichi la vaccinazione contro l'afta epizootica, non e' ammesso il rifiuto dello sperma di animali vaccinati conformemente al presente regolamento. Tuttavia, al massimo il 10% dello sperma di ogni raccolta destinata agli scambi (con un minimo di cinque lamelle) puo' essere sottoposto ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica presso un laboratorio dello Stato membro destinatario o presso un laboratorio da esso designato. L'ammissione dello sperma puo' essere rifiutata se il risultato delle prove e' positivo.