Art. 3. 
   1.  Fino  al  31  dicembre  1992,  sono  consentiti   gli   scambi
intracomunitari di sperma di tori che sono  risultati  negativi  alla
sieroneutralizzazione al test ELISA per la ricerca  di  rinotracheite
bovina  infettiva  o  di  vulvovaginite  pustolosa  infettiva  o  che
presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata
conformemente al presente regolamento. 
   2. Fino al 31  dicembre  1992,  il  Ministro  della  sanita'  puo'
autorizzare, a condizione di reciprocita', l'ammissione di sperma  di
tori che presentano un risultato positivo alla  sieroneutralizzazione
al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva  o  di
vulvovaginite pustolosa infettiva e  che  non  sono  stati  vaccinati
conformemente al presente regolamento; in questo  caso  ogni  partita
deve essere sottoposta ad una prova di  inoculazione  in  un  animale
vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe  le  prove,
salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente  ad  una  prima
vaccinazione nel centro di  inseminazione,  sono  risultati  negativi
alle prove predette. 
   3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in  base
ad  accordo  bilaterale,  o  nel  Paese  di  raccolta  o  nel   Paese
destinatario. 
   4. Se nel territorio nazionale tutti  i  centri  comprendono  solo
animali risultati  negativi  alla  sieroneutralizzazione  o  al  test
ELISA, il Ministero della sanita' puo'  rifiutare  l'introduzione  di
sperma proveniente da centri che non hanno lo stesso regime. 
   5. La Commissione delle Comunita' europee puo' consentire  che  la
facolta' di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio  di  uno
Stato membro. 
   6. Fatte salve le disposizioni vigenti, nel caso  in  cui  non  si
pratichi la vaccinazione contro l'afta epizootica, non e' ammesso  il
rifiuto dello sperma di animali vaccinati conformemente  al  presente
regolamento. Tuttavia,  al  massimo  il  10%  dello  sperma  di  ogni
raccolta destinata agli scambi (con un minimo di cinque lamelle) puo'
essere sottoposto ad una prova di isolamento del virus per la ricerca
dell'afta  epizootica  presso  un  laboratorio  dello  Stato   membro
destinatario o presso un laboratorio da esso designato.  L'ammissione
dello sperma puo' essere rifiutata se il  risultato  delle  prove  e'
positivo.