Art. 4. 
   1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,  constatato  il
rispetto  delle  disposizioni  previste   nell'allegato   A,   e   la
possibilita'  di  rispettare  le  altre  disposizioni  sanitarie  del
presente regolamento, riconosce i centri di raccolta di sperma bovino
idonei ai fini degli scambi intracomunitari e  provvede  alla  revoca
del  riconoscimento  quando  il  servizio  veterinario  della  unita'
sanitaria  competente  per  territorio  segnali  il  venir  meno  del
rispetto di una o piu' di tali disposizioni. 
   2. Ai centri di raccolta, di cui al comma 1,  viene  assegnato  un
numero di riconoscimento veterinario  e  sono  iscritti  in  speciali
registri. 
   3. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri  ed
alla Commissione delle  Comunita'  europee  l'elenco  dei  centri  di
raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di riconoscimento,
nonche' le eventuali revoche. 
   4. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero  della  sanita'
di ritenere che in un centro di raccolta di sperma non siano state  o
non siano piu' rispettate  le  disposizioni  cui  e'  subordinato  il
riconoscimento, il  Ministero  della  sanita',  sentito  il  servizio
veterinario della unita' sanitaria locale competente che  accerta  le
reali  condizioni  del  centro  di   raccolta,   adotta   le   misure
eventualmente necessarie. Le decisioni prese  ed  i  motivi  di  tali
decisioni  devono  essere  comunicate  dal  Ministero  della  sanita'
all'autorita'   centrale   dello   Stato   che   ha   effettuato   la
comunicazione. 
   5. Il Ministero della sanita' comunica alla  competente  autorita'
centrale di uno Stato membro i casi in cui ritiene che in  un  centro
di raccolta riconosciuto da detto Stato non siano state o  non  siano
piu' rispettate le condizioni cui e' subordinato il riconoscimento e,
se ritiene  che  detto  Stato  non  adotti  le  misure  eventualmente
necessarie o che esse siano insufficienti,  sottopone  il  caso  alla
Commisssione delle Comunita' europee che richiede il parere di uno  o
piu' esperti veterinari; sulla base di esso, la Commissione  medesima
puo' autorizzare il divieto di ammissione dello sperma proveniente da
tale centro.