Art. 5. 1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina e' subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana; b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione; c) prevedere un solo destinatario. 2. La competente autorita' sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma: a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'art. 2; b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto. 3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilita' che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine. 4. Quando l'introduzione delle partite di sperma e' stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorita' veterinaria competente puo' ordinarne la distruzione a spese dell'interessato. 5. Le decisioni prese dalle competenti autorita' sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4 devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonche' all'autorita' veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonche' delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.