Art. 5. 
   1. L'introduzione di sperma di  animali  della  specie  bovina  e'
subordinata alla presentazione di un certificato  sanitario  conforme
al modello di cui all'allegato  D  e  rilasciato  da  un  veterinario
ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve: 
     a) essere redatto almeno in una  delle  lingue  ufficiali  dello
Stato membro di raccolta e in lingua italiana; 
     b)  scortare,  nell'esemplare  originale,  la  partita  fino   a
destinazione; 
     c) prevedere un solo destinatario. 
   2. La competente  autorita'  sanitaria  vieta  l'introduzione  nel
territorio nazionale di partite di sperma: 
     a) quando dall'esame della relativa documentazione  risulti  che
non sono state  rispettate  le  condizioni  e  le  garanzie  previste
all'art. 2; 
     b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da
germi patogeni, adottando tutte le  misure  necessarie,  compresa  la
quarantena,  al  fine  di  emettere   un   preciso   giudizio   sulle
manifestazioni che hanno destato il sospetto. 
   3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) devono consentire,
peraltro, se non vi si oppongono  motivi  di  polizia  sanitaria,  la
possibilita' che  lo  speditore  o  il  suo  mandatario  chiedano  la
rispedizione all'origine. 
   4. Quando l'introduzione delle partite di sperma e' stata  vietata
per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di
raccolta  non  autorizzi  entro  trenta   giorni   la   rispedizione,
l'autorita' veterinaria competente puo' ordinarne  la  distruzione  a
spese dell'interessato. 
   5. Le decisioni prese  dalle  competenti  autorita'  sanitarie  in
applicazione dei commi  2,  3  e  4  devono  essere  comunicate  allo
speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei  motivi,  nonche'
all'autorita' veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o
di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono  essere
comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore  o  al  suo
mandatario, con l'indicazione dei mezzi  di  ricorso  previsti  dalle
disposizioni vigenti, nonche' delle forme e dei termini per avvalersi
di tali mezzi.