Art. 6. 1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando cio' sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2. 2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.