Art. 6. 
   1.  Gli  speditori  di  sperma  di  cui  sia  stata   vietata   la
introduzione in Italia ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  hanno  il
diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi  altra  misura,
salvo la distruzione quando cio' sia  indifferibile  per  ragioni  di
polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al  fine  di
determinare se siano state osservate le disposizioni di cui  all'art.
5, comma 2. 
   2. L'esperto veterinario,  di  cui  al  comma  1,  deve  avere  la
cittadinanza di uno degli  Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea, ma  diversa  da  quella  italiana  e  da  quella  del  Paese
speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco  stabilito
dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.