ART. 4.
                Istituzione della commissione per la
              valutazione dei problemi ambientali e dei
                rischi sanitari connessi all'impiego
                            dell'amianto
1.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  con  il
Ministro  dell'ambiente,  con  il  Ministro  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e con  il  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  e'  istituita,  presso il Ministero della
sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  commissione  per  la  valutazione  dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi  all'impiego  dell'amianto,
di seguito denominata commissione, composta da:
a)  due  esperti  di  tecnologia  industriale, designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione
nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';
d)  due  esperti  di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della  previdenza  sociale,  designato  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h)  un  esperto  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e
l'ambiente (ENEA);
i) un  esperto  dell'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
l)  tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese  industriali
e artigianali del settore;
n)  un  rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro  della
sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
 
          Nota all'art. 4:
          -   Il   testo   dell'art.   13  della  legge  n.  349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente:
          "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione  ambientale  a
          carattere  nazionale  e  quelle  presenti  in almeno cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.
          2.  Il  Ministro,  al  solo  fine di ottenere, per la prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento".