ART. 5.
                      Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b)  a  predisporre  entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto  superiore  di
sanita'  e  dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
la formazione professionale  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale addetto al controllo dell'attivita' di bonifica;
c)   a  predisporre  disciplinari  tecnici  sulle  modalita'  per  il
trasporto  e  il  deposito  dei  rifiuti  di  amianto   nonche'   sul
trattamento,  l'imballaggio  e  la  ricopertura  dei rifiuti medesimi
nelle discariche autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni
e integrazioni;
a) ad individuare i  requisiti  per  la  omologazione  dei  materiali
sostitutivi  dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali, in
relazione alle necessita' d'uso ed a rischi sanitari  ed  ambientali,
avvalendosi  anche  dei  laboratori  delle universita' o del CNR o di
enti operanti nel  settore  del  controllo  della  qualita'  e  della
sicurezza dei prodotti;
e)  a  definire  i  requisiti  tecnici  relativi  ai  marchi  e  alla
denominazione  di  qualita'  dei  prodotti  costituiti  da  materiali
sostitutivi dell'amianto;
f)  a  predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica,  ivi  compresi  quelli  per  rendere  innocuo
l'amianto.
2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
commissione puo' avvalersi della collaborazione di istituti  ed  enti
di ricerca.
3.   La  commissione  predispone  rapporti  annuali  sullo  stato  di
attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla  presente  legge  che
trasmette    al    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,   al   Ministro   della   sanita',   al    Ministro
dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
 
          Nota all'art. 5:
          -  Il  D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive
          CEE n.  75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo
          smaltimento dei policlorodifenili e dei  policlorotrifenili
          e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".