ART. 6.
                         Norme di attuazione
1.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro della sanita', puo'  integrare  con  proprio
decreto,  su  proposta  della  commissione  di cui all'articolo 4, la
lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del  decreto  legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
2.  Entro  trecentosessantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il  Ministro   dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita', stabilisce con proprio
decreto, sulla base di  quanto  indicato  dalla  commissione  di  cui
all'articolo  4  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 1, lettera d), i
requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi  dell'amianto
e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per
i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3.   Il   Ministro   della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con  proprio
decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie
tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il Ministro della
sanita',   adotta   con   proprio   decreto,   da    emanare    entro
trecentosessantacinque  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo  5,  comma
1, lettera c).
5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  emana  con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  gli  atti  di  indirizzo  e  di coordinamento delle
attivita' delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  di  cui  all'articolo  10  della  presente  legge,  ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,  n.
400.
6.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro della  sanita',  il  Ministro  dell'ambiente,  il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,  presenta
annualmente  al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali di cui
all'articolo 5, comma 3, una  relazione  sullo  stato  di  attuazione
della presente legge.
7.   Le   disposizioni   concernenti   l'omologazione  dei  materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti  privi  di
fibre  di  amianto  che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultino omologabili sulla base  della  normativa  di  settore
ovvero di innocuita' accertata dall'Istituto superiore di sanita'.
 
          Note all'art. 6:
          -  Per il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 277/1991 si veda
          in nota all'art. 1.
          - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
          "3.  Sono  sottoposti  alla deliberazione del Consiglio dei
          Ministri:
          a)-c) (omissis);
          d) gli atti di indirizzo e di coordinamento  dell'attivita'
          amministrativa   delle   regioni   e,  nel  rispetto  delle
          disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
          delle province autonome di Trento e Bolzano;  gli  atti  di
          sua  competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e
          dagli statuti regionali e delle province autonome di Trento
          e Bolzano, salvo quanto stabilito  dagli  statuti  speciali
          per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta".