ART. 7.
                        Conferenza nazionale
1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  avvalendosi della
commissione di cui  all'articolo  4  e  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  una  conferenza  nazionale sulla
sicurezza  ambientale  e  sanitaria  delle  tecnologie   industriali,
nonche'  dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale
di  cui  all'articolo  13  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, delle
associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute  per  legge,
delle universita' e dei centri ed istituti di ricerca.
 
          Note all'art. 7:
          - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 gia' citata
          e' il seguente:
          "Art.  12  (Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di  incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
          2.  La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri  almeno  ogni  sei  mesi,  ed  in  ogni  altra
          circostanza  in  cui  il  Presidente  lo ritenga opportuno,
          tenuto conto anche delle  richieste  dei  presidenti  delle
          regioni  e  delle  province  autonome.  Il  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
          al Ministro per gli affari regionali o,  se  tale  incarico
          non  e'  attribuito,  ad  altro  Ministro. La Conferenza e'
          composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale  e
          ordinario  e  dai  presidenti  delle  province autonome. Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle  riunioni
          della  Conferenza  i  Ministri  interessati  agli argomenti
          iscritti all'ordine del giorno, nonche'  rappresentanti  di
          amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
          3.  La  Conferenza  dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
          4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione
          nel contingente della segreteria di personale delle regioni
          o  delle  province  autonome,  il cui trattamento economico
          resta  a  carico  delle  regioni  o   delle   province   di
          provenienza.
          5. La Conferenza viene consultata:
          a)   sulle  linee  generali  dell'attivita'  normativa  che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
          b)  sui  criteri  generali  relativi  all'esercizio   delle
          funzioni  statali  di indirizzo e di coordinamento inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   all'elaborazione   ed   attuazione   degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
          c) sugli altri argomenti per  i  quali  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
          6.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o  il  Ministro
          appositamente   delegato,   riferisce  periodicamente  alla
          commissione parlamentare per le questioni  regionali  sulle
          attivita' della Conferenza.
          7.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  previo
          parere  della  commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali che deve esprimerlo entro sessanta  giorni  dalla
          richiesta,  norme aventi valore di legge ordinaria intese a
          provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
          altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti
          sia da legge che da provvedimenti amministrativi in modo da
          trasferire   alla   Conferenza   le   attribuzioni    delle
          commissioni,  con  esclusione  di  quelle che operano sulla
          base di  competenze  tecnico-scientifiche,  e  rivedere  la
          pronuncia  di  pareri nelle questioni di carattere generale
          per le quali debbano anche essere sentite tutte le  regioni
          e   province   autonome,   determinando  le  modalita'  per
          l'acquisizione  di  tali  pareri,  per  la  cui  formazione
          possono  votare  solo  i  presidenti  delle regioni e delle
          province autonome. (Con D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, il
          Governo  ha  provveduto  a  riordinare  le  funzioni  della
          Conferenza  e  degli  organismi a composizione mista Stato-
          regioni n.d.r.)".
          - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 si veda
          in nota all'art. 4.