Art. 4 (Comitati di gestione) 1. I comitati di gestione, istituiti dall'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, esprimono il parere sulle materie previste dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Gli stessi comitati esprimono, altresi', pareri sui provvedimenti attribuiti alla competenza dei rispettivi dipartimenti, verificandone la corrispondenza agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal consiglio di amministrazione e pronunciandosi sulla loro opportunita' amministrativa e convenienza finanziaria. In particolare, i comitati di gestione esprimono il proprio parere sui progetti di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle direzioni centrali e si pronunciano, almeno ogni sei mesi, sul loro stato di attuazione e sulle iniziative da assumere al riguardo. 2. I comitati di gestione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del direttore generale del dipartimento e previo parere del consiglio di amministrazione. In tale proposta debbono essere indicati diciotto funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, di cui nove appartenenti all'amministrazione centrale e nove a quella periferica. Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il proprio parere, si pronuncia anche in merito alla scelta dei sei funzionari da nominare fra i diciotto proposti, tenuto conto delle predette proporzioni. Con il decreto ministeriale di nomina del comitato di gestione, sei funzionari vengono nominati componenti effettivi di tale organo ed altri sei, con le medesime proporzioni, vengono nominati componenti supplenti. L'incarico di componente, anche elettivo, del comitato di gestione dura quattro anni e non e' rinnovabile. 3. I comitati di gestione si riuniscono almeno una volta al mese, su convocazione del presidente. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di non meno di quattro componenti di diritto e di non meno di due componenti elettivi; sono valide le delibere adottate con non meno di sei voti favorevoli. 4. Presso una delle direzioni centrali di ciascun dipartimento e' istituito un ufficio di segreteria del rispettivo comitato di gestione, cui deve essere preposto un impiegato, nominato con decreto del direttore generale del dipartimento, che rivesta un profilo professionale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 5. Le norme per il funzionamento interno dei comitati di gestione di cui al comma 1 sono adottate, su proposta dei comitati stessi, con provvedimento del direttore generale del rispettivo dipartimento.
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 2, dell'art. 2 della citata legge n. 358/1991, e' il seguente: "2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attivita' amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la meta' nell'amministrazione centrale e per l'altra meta' nell'amministrazione periferica, nonche' da quattro rappresentanti del personale eletti con le proce- dure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri". - Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 105/1990 (Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349), e' il seguente: "Art. 2 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di attuazione degli indirizzi generali e di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro; e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento. 2. Il consiglio di amministrazione esercita altresi' le funzioni attribuite ai consigli di amministrazione dei Ministeri dalle generali disposizioni in materia di pubblico impiego ed esprime il proprio parere sulle seguenti materie: a) ordinamento e funzionamento dei servizi del dipartimento; b) programmi per l'informazione dei servizi del dipartimento; c) programmi pluriennali per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalita' del dipartimento e programmi edilizi; d) contratti e convenzioni, con esclusione delle acquisizioni in economia nei normali limiti di spesa fissati dalle norme generali di contabilita' di Stato; e) schemi di regolamenti di servizio del personale; f) in ogni altro caso, a richiesta del Ministro, del direttore generale, o di un terzo dei suoi componenti".