Art. 4 
                       (Comitati di gestione) 
 1. I comitati di gestione, istituiti dall'articolo 2, comma 2, della
citata legge n. 358 del  1991,  esprimono  il  parere  sulle  materie
previste dal comma 2  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  26
aprile 1990, n. 105. Gli stessi comitati esprimono, altresi',  pareri
sui  provvedimenti  attribuiti   alla   competenza   dei   rispettivi
dipartimenti,  verificandone  la  corrispondenza  agli  indirizzi  di
carattere generale  stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione  e
pronunciandosi sulla loro opportunita' amministrativa  e  convenienza
finanziaria. In particolare, i  comitati  di  gestione  esprimono  il
proprio parere  sui  progetti  di  programmi  annuali  o  pluriennali
predisposti dalle direzioni centrali e si  pronunciano,  almeno  ogni
sei mesi, sul loro stato di attuazione e sulle iniziative da assumere
al riguardo. 
 2. I comitati di gestione sono nominati  con  decreto  del  Ministro
delle finanze, da emanare su  proposta  del  direttore  generale  del
dipartimento e previo parere del  consiglio  di  amministrazione.  In
tale  proposta  debbono  essere  indicati  diciotto  funzionari   con
qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore,   di   cui   nove
appartenenti all'amministrazione centrale e nove a quella periferica. 
Il consiglio di amministrazione, nell'esprimere il proprio parere, si
pronuncia anche in merito alla scelta dei sei funzionari da  nominare
fra i diciotto proposti, tenuto conto delle predette proporzioni. Con
il decreto ministeriale di  nomina  del  comitato  di  gestione,  sei
funzionari vengono nominati componenti effettivi di  tale  organo  ed
altri sei, con le medesime proporzioni, vengono  nominati  componenti
supplenti. L'incarico di componente, anche elettivo, del comitato  di
gestione dura quattro anni e non e' rinnovabile. 
 3. I comitati di gestione si riuniscono almeno una volta al mese, su
convocazione  del  presidente.  Per  la  validita'  delle  sedute  e'
necessaria la presenza di non meno di quattro componenti di diritto e
di non meno di due  componenti  elettivi;  sono  valide  le  delibere
adottate con non meno di sei voti favorevoli. 
 4. Presso una delle direzioni centrali di  ciascun  dipartimento  e'
istituito  un  ufficio  di  segreteria  del  rispettivo  comitato  di
gestione, cui deve essere preposto un impiegato, nominato con decreto
del direttore generale  del  dipartimento,  che  rivesta  un  profilo
professionale appartenente ad una qualifica funzionale non  inferiore
all'ottava. 
 5. Le norme per il funzionamento interno dei comitati di gestione di
cui al comma 1 sono adottate, su proposta dei  comitati  stessi,  con
provvedimento del direttore generale del rispettivo dipartimento. 
 
          Nota all'art. 4:
          -  Il  testo del comma 2, dell'art. 2 della citata legge n.
          358/1991,   e'   il   seguente:   "2.   Il   consiglio   di
          amministrazione  esercita,  oltre  a  quelle previste dalle
          disposizioni  generali  sul  pubblico   impiego,   funzioni
          specifiche in materia di programmazione e di verifica dello
          stato    d'attuazione   dell'attivita'   amministrativa   e
          gestionale dei dipartimenti. Presso  ogni  dipartimento  e'
          istituito   un   comitato   di  gestione  quale  organo  di
          attuazione  degli  indirizzi  generali  di   gestione   del
          dipartimento  nell'ambito  delle  direttive  impartite  dal
          Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di
          controllo dell'attivita' del  dipartimento  ed  esprime  il
          proprio parere sulle materie previste dall'art. 2, comma 2,
          del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato
          di  gestione  del  dipartimento  delle  dogane  ed  imposte
          indirette sono trasferite le funzioni previste dall'art.  2
          del  decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati
          di  gestione,  nominati  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni
          di  presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari,
          con qualifica  non  inferiore  a  dirigente  superiore,  in
          servizio  per  la meta' nell'amministrazione centrale e per
          l'altra meta' nell'amministrazione periferica,  nonche'  da
          quattro  rappresentanti  del personale eletti con le proce-
          dure previste dall'ordinamento generale per i  consigli  di
          amministrazione dei Ministeri".
          -   Il   testo   dell'art.   2   del   D.Lgs.  n.  105/1990
          (Organizzazione centrale e periferica  dell'amministrazione
          delle  dogane  e  delle imposte indirette e ordinamento del
          relativo personale, in attuazione della  legge  10  ottobre
          1989, n. 349), e' il seguente:
          "Art.  2 (Consiglio di amministrazione). -  1. Il consiglio
          di  amministrazione  e'  l'organo   di   attuazione   degli
          indirizzi   generali   e   di   gestione  del  dipartimento
          nell'ambito delle  direttive  impartite  dal  Ministro;  e'
          organo   consultivo   e  di  controllo  dell'attivita'  del
          dipartimento.
           2. Il consiglio di amministrazione  esercita  altresi'  le
          funzioni  attribuite  ai  consigli  di  amministrazione dei
          Ministeri  dalle  generali  disposizioni  in   materia   di
          pubblico   impiego  ed  esprime  il  proprio  parere  sulle
          seguenti materie:
           a)   ordinamento   e   funzionamento   dei   servizi   del
          dipartimento;
           b)   programmi   per   l'informazione   dei   servizi  del
          dipartimento;
           c) programmi pluriennali  per  l'acquisizione  di  beni  e
          servizi  occorrenti  al  perseguimento  delle finalita' del
          dipartimento e programmi edilizi;
           d)  contratti  e   convenzioni,   con   esclusione   delle
          acquisizioni  in  economia  nei  normali  limiti  di  spesa
          fissati dalle norme generali di contabilita' di Stato;
           e) schemi di regolamenti di servizio del personale;
           f) in ogni altro  caso,  a  richiesta  del  Ministro,  del
          direttore generale, o di un terzo dei suoi componenti".