Art. 9. Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero 1. E' autorizata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".