Art. 9.
      Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero
  1. E' autorizata la spesa di lire 850 milioni per il  finanziamento
delle  elezioni  del  Consiglio  generale  degli  italiani all'estero
(CGIE), di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per
l'anno 1992, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro  per  l'anno  medesimo,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  vari  di  competenza  del
Ministero degli affari esteri".