ART. 11 - MOBILITA' GEOGRAFICA DEL PERSONALE
1.- La attivazione di  processi  di  mobilita'  del  personale  sotto
l'aspetto   geografico   deve   essere  strettamente  collegata  alla
disponibilita'  di  posti  delle  singole  sedi  di  servizio,   alle
necessita'   funzionali  e  comunque  correlata  alle  qualificazioni
professionali.
2.- I trasferimenti possono avvenire per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive (motivi di servizio), o su  richiesta  del
lavoratore accolta dall'Azienda. La mobilita' geografica tra sedi di-
verse  su tutto il territorio nazionale e' consentita a compensazione
nei  casi  di  domanda  incrociata  tra  dipendenti  appartenenti  al
medesimo   settore   della   stessa   area   funzionale,   di  figura
professionale,  profilo  e  posizione  professionale  corrispondente,
previo  assenso delle direzioni delle sedi interessate e nel rispetto
delle  graduatorie;  i  relativi  provvedimenti  sono  disposti   dal
Direttore del Servizio Personale. I criteri per la individuazione del
personale  da  trasferire  per  ambedue  le ipotesi, ad eccezione dei
trasferimenti previsti per ipotesi di ristrutturazione organizzativa,
sono stabiliti come gia' definiti tra le parti stipulanti.
3.- Il trasferimento e le ragioni  di  servizio  che  lo  determinano
debbono  essere  comunicati per iscritto all'interessato da parte del
Direttore del Servizio Personale con preavviso di norma non inferiore
a trenta giorni di calendario. Il  lavoratore  -  assistito,  ove  lo
ritenga,  dalla Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa
su base nazionale  e  firmataria  del  presente  regolamento  cui  e'
iscritto  o  abbia  conferito mandato - ha facolta' di opposizione al
provvedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di  legge
che tali ipotesi prevedono.
4.-  Nelle  ipotesi  di ristrutturazione organizzativa che comportino
mobilita' geografica di gruppi di  lavoratori,  le  parti  stipulanti
convengono  che  ne  venga  data  comunicazione  alle  Organizzazioni
Sindacali firmatarie  del  presente  regolamento  con  preavviso  non
inferiore  a  dieci giorni, per effettuare una verifica congiunta, da
esaurirsi entro venti giorni dalla data di invio della  comunicazione
stessa.
5.-  In  casi  eccezionali, adeguatamente individuati in relazione ad
indifferibili esigenze di resa dei servizi di istituto  e  come  tali
motivati,  saranno  previste  forme  di  garanzia  ed  incentivi alla
mobilita'  geografica,  oltre  che  processi   di   riconversione   e
riqualificazione  professionale  del  personale  trasferito;  per  le
esigenze di  resa  dei  servizi  potranno  essere  disposti  altresi'
trasferimenti  a  carattere  temporaneo  per  periodi  di  norma  non
inferiori  a  quattro  mesi  continuativi  e  non  superiori   a   16
complessivi  nell'arco  di  un  triennio;  tale  mobilita' di urgenza
presuppone nella sede di  invio  l'utilizzo  completo  del  personale
dello  stesso settore in rapporto alle qualificazioni ed abilitazioni
possedute e, in via prioritaria, il mantenimento della  funzionalita'
dell'unita' operativa di provenienza.