Art. 6. Revisione delle prestazioni sanitarie 1. Entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Governo definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992. Tali livelli debbono prevedere, nei confronti degli assistiti che appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo risulti per l'anno 1991 superiore a lire 40.000.000 sulla base della dichiarazione dei redditi, ovvero della determinazione derivante dalla applicazione degli indici di capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600, la cessazione dell'assistenza medica di base, dell'assistenza farmaceutica, con esclusione dei farmaci salvavita, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle di fisiokinesiterapia, nonche' delle cure termali. La cessazione dei livelli di assistenza non si attua per i cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nei cui confronti sara' stabilita la fissazione di un tetto massimo di spesa. Ai fini della determinazione del reddito complessivo si tiene altresi' conto dei redditi esenti e di quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 2. Ai fini della fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, i soggetti aventi titolo che non siano gia' muniti della attestazione di esenzione dovranno dotarsi presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza di apposita certificazione, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il ministro delle finanze. 3. Qualora il reddito di cui al comma 1 risulti accertato anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importo superiore a lire 40.000.000, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contem- plate nel medesimo comma 1 con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite.