Art. 6. 
                Revisione delle prestazioni sanitarie 
1. Entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  il  Governo  definisce  i  livelli  uniformi  di
assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal
 1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede 
direttamente  entro  il  15  dicembre  1992.  Tali  livelli   debbono
prevedere, nei confronti degli assistiti che  appartengono  a  nuclei
familiari  il  cui  reddito  complessivo  risulti  per  l'anno   1991
superiore a  lire  40.000.000  sulla  base  della  dichiarazione  dei
redditi, ovvero della  determinazione  derivante  dalla  applicazione
degli indici di capacita' contributiva di cui all'articolo 2, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  1973,
n. 600, la cessazione dell'assistenza medica di base, dell'assistenza
farmaceutica, con esclusione dei farmaci salvavita, delle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni
specialistiche, ivi comprese quelle  di  fisiokinesiterapia,  nonche'
delle cure termali. La cessazione dei livelli di  assistenza  non  si
attua per i cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla  partecipazione
alla spesa sanitaria, nei cui confronti sara' stabilita la fissazione
di un tetto massimo  di  spesa.  Ai  fini  della  determinazione  del
reddito complessivo si tiene altresi' conto dei redditi esenti  e  di
quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo  di  imposta  o  ad
imposta sostitutiva. 
  2. Ai fini della fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, con
onere a carico del Servizio sanitario nazionale,  i  soggetti  aventi
titolo che non siano gia'  muniti  della  attestazione  di  esenzione
dovranno dotarsi presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza  di
apposita certificazione, secondo modalita' che saranno stabilite  con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il ministro delle
finanze. 
  3. Qualora il reddito di cui al comma 1 risulti accertato anche per
effetto dell'applicazione degli indici di capacita'  contributiva  di
cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importo  superiore  a  lire
40.000.000, il soggetto decade dal diritto alle  prestazioni  contem-
plate nel medesimo comma 1 con oneri a carico del Servizio  sanitario
nazionale e si procede al recupero delle  somme  corrispettive  delle
prestazioni indebitamente usufruite.