Art. 6. Trasmissione delle dichiarazioni 1. I centri di assistenza inoltrano ai competenti uffici, in conformita' delle disposizioni vigenti, le dichiarazioni e i relativi allegati nonche' gli elenchi, prospetti e comunicazioni da essi predisposti. Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche contengono comunque sempre anche la busta nella quale e' inserita la scheda con cui i contribuenti operano la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al comma precedente sono trasmessi anche su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. I termini e le modalita' di trasmissione sono stabiliti con i decreti del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli.
Note all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 47 della legge n. 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e' il seguente: "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascuno anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica". - La legge n. 516/1988 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno". - La legge n. 517/1988 reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia".