Art. 6.
                  Trasmissione delle dichiarazioni
  1. I centri  di  assistenza  inoltrano  ai  competenti  uffici,  in
conformita' delle disposizioni vigenti, le dichiarazioni e i relativi
allegati  nonche'  gli  elenchi,  prospetti  e  comunicazioni da essi
predisposti. Le  dichiarazioni  dei  redditi  delle  persone  fisiche
contengono  comunque sempre anche la busta nella quale e' inserita la
scheda con cui i contribuenti operano la  scelta  della  destinazione
dell'8  per  mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi
di carattere religioso o caritativo di cui all'art. 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e successive  modificazioni  ed  integrazioni  e
alle  leggi  22  novembre 1988, n. 516, e successive modificazioni ed
integrazioni e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al comma  precedente  sono
trasmessi   anche  su  supporti  magnetici,  formati  sulla  base  di
programmi elettronici forniti o comunque  prestabiliti  dalla  stessa
amministrazione.  I  termini  e  le  modalita'  di  trasmissione sono
stabiliti con i decreti del Ministro delle  finanze  di  approvazione
dei modelli.
 
          Note all'art. 6:
             -  Il testo vigente dell'art. 47 della legge n. 222/1985
          (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in  Italia  e
          per  il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
          diocesi) e' il seguente:
             "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1
          gennaio 1987  e  sino  a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale  italiana  e  al Fondo edifici di culto in forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e   n.   2071  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
             A  decorrere  dall'anno  finanziario 1990 una quota pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,   liquidata   dagli   uffici   sulla   base  delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse  sociale  o  di  carattere  umanitario  a diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
             Le  destinazioni  di  cui  al  comma  precedente vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte   non   espresse   da  parte  dei  contribuenti,  la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse.
             Per  gli  anni  finanziari  1990,  1991  e 1992 lo Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascuno anno,  alla
          Conferenza  episcopale  italiana,  a  titolo  di anticipo e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
             A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,   lo   Stato
          corrisponde  annualmente,  entro  il  mese  di giugno, alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali  relative al terzo periodo d'imposta precedente con
          destinazione alla Chiesa cattolica".
             - La legge n. 516/1988 reca: "Norme per  la  regolazione
          dei  rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese
          cristiane avventiste del 7  giorno".
             - La legge n. 517/1988 reca: "Norme per  la  regolazione
          dei rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia".