Art. 4 
                           (Deplorazione) 
1.  La  deplorazione  e'  una  dichiarazione   scritta   di   formale
riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni: 
    a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia' punite con la
pena pecuniaria; 
    b) il dare prove  manifeste  di  negligenza  nel  comando  o  nel
mantenere la disciplina; 
    c) il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con 
evidente offesa alla dignita' delle funzioni; 
    d) il contrarre debiti con i dipendenti; 
    e) l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in
presenza dei detenuti; 
    f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione; 
    g) l'introdursi nelle sezioni  ove  sono  ristretti  detenuti  di
sesso diverso, senza autorizzazione; 
    h) gli atti  diretti  ad  impedire  o  limitare  l'esercizio  dei
diritti politici  o  sindacali  o  del  mandato  di  difensore  o  di
componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    i) la negligenza nel governo o nella  cura  delle  condizioni  di
vita o di benessere del personale o nel controllo  sul  comportamento
disciplinare dei dipendenti; 
    l)  la  negligenza  o  l'imprudenza  o  la   inosservanza   delle
disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella
custodia  o  nella   conservazione   di   armi,   mezzi,   materiali,
infrastrutture, carteggio e documenti. 
    m) l'addormentarsi in servizio; 
    n) le indebite osservazioni in servizio, il  censurare  l'operato
dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi; 
    o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti. 
2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento  periodico  dello
stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a
decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare  il  primo  beneficio
successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata. 
3. La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta  alla  pena
pecuniaria, in relazione alla gravita' della mancanza. 
4. La deplorazione e' inflitta  dal  Provveditore  regionale,  previo
giudizio del consiglio regionale di disciplina.