Art. 6 (Art. 5 Cod. Str.)
(Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe)
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le
direttive ai prefetti, di cui all'articolo 5, comma 1, del codice,
viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni
applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta
giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono
essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui
all'articolo 73 del presente regolamento.
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione
sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei
quali e' vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indi-
cate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione degli
autoveicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti
giorni sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a
quelli indicati nelle lettere a) e b).
3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni
indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione
fuori dei centri abitati degli autoveicoli, per il trasporto di cose,
aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale
nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui
all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie
di cui alla lettera precedente, che consente di circolare agli
autoveicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e
dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purche' muniti
di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del
viaggio.
4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici
disciplina la facolta' di deroga esercitabile dai prefetti al divieto
di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di
vita delle comunita', sia nazionale che locali, nel rispetto delle
migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che
trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o
che soddisfano primarie esigenze della collettivita' da escludere dal
divieto di circolazione; sono altresi' escluse dal divieto i veicoli,
appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione
circolanti per motivi di servizio.