Art. 7 (Art. 5 Cod. Str.) 
  (Modalita' e procedura per l'esercizio della diffida da parte del 
Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza). 
  1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice,
e' esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti  i  casi  in
cui sia accertata l'inosservanza,  da  parte  dell'ente  proprietario
della  strada,  delle  disposizioni  del  codice   e   del   presente
regolamento nonche' delle leggi o degli atti aventi forza di legge da
essi richiamate. 
  2. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale  per  la
circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al  comma  1,
si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute
dagli organi di cui all'articolo 12 del codice, da qualsiasi  persona
e da associazioni senza scopo di lucro che  perseguano  finalita'  di
salvaguardia dell'ambiente. 
  3. Per  assicurare  l'attuazione  operativa  del  servizio  di  cui
all'articolo 11, comma 1,  lettera  e)  del  codice,  gli  organi  di
polizia stradale che, per  ragioni  di  istituto,  rilevano  casi  di
inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere
specifico   rapporto   al   capo    del    Compartimento    dell'ANAS
territorialmente  competente.  Il  rapporto,   cui   viene   allegata
dettagliata  relazione  da  parte   dell'indicato   ufficio   statale
periferico, viene trasmesso entro  trenta  giorni  al  Ministero  dei
lavori pubblici - Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale. 
  4.  L'esercizio  del  potere  di  diffida  nei  riguardi  dell'ente
proprietario della strada puo' essere  esercitato  dal  Ministro  dei
lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio. 
  5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente  ufficio
dell'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e   la   sicurezza
stradale, puo' essere emanato, su  delega  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale. 
  6. Il provvedimento di diffida deve indicare i  casi  accertati  di
inosservanza, senza  che  sia  necessario  specificare  la  fonte  di
informazione  o  la  denuncia,  le  prescrizioni  normative  che   si
ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari  per  ovviarvi.
E' fissato il termine, che non puo' essere, in genere,  inferiore  ai
sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve  ottemperare
alla stessa. In caso di grave  situazione  di  pericolo,  il  termine
indicato puo' essere motivatamente ridotto. 
  7. Il provvedimento di  diffida  deve  essere  notificato  all'ente
proprietario   della   strada   inadempiente   secondo   le   vigenti
disposizioni di legge. 
  8. Trascorso inutilmente il termine fissato  nel  provvedimento  di
diffida, il Ministro dei lavori pubblici  ordina,  con  provvedimento
notificato   all'ente   proprietario   inadempiente,   la   immediata
esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi  e
le modalita' di essa. 
  9. Ultimata  l'esecuzione  delle  opere,  il  Ministro  dei  lavori
pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente  diffidato,
di rivalere completamente il Ministero dei lavori pubblici  di  tutte
le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando  il  termine
per il pagamento;  in  caso  di  inadempienza  nel  termine  fissato,
l'ordinanza-ingiunzione acquista  immediata  efficacia  esecutiva  ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti.