Art. 8 (Art. 6 Cod. Str.)
(Aree interne ai porti e aeroporti)
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del
codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti
quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti
con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorita'
marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.