Art. 8 (Art. 6 Cod. Str.) 
                 (Aree interne ai porti e aeroporti) 
  1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7,  del
codice, sono considerate aree  interne  ai  porti  e  agli  aeroporti
quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono  definiti
con appositi atti amministrativi emanati dalle  competenti  autorita'
marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.