Art. 8 (Art. 6 Cod. Str.) (Aree interne ai porti e aeroporti) 1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorita' marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.