Art. 8. 
Disciplina  dei   rapporti   per   l'erogazione   delle   prestazioni
                            assistenziali 
  1. Il rapporto tra il servizio sanitario  nazionale,  i  medici  di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta e'  disciplinato  da
convenzioni di durata  triennale  conformi  agli  accordi  collettivi
nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9,  della  legge
30  dicembre  1991,  n.  412,  con  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
accordi devono tener conto dei seguenti principi: 
    a) prevedere che la scelta del medico e'  liberamente  effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo  di  assistiti  per
medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; 
    b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da  parte
dell'assistito nel  corso  dell'anno  nonche'  la  ricusazione  della
scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali ed  accertati
motivi di incompatibilita'; 
    c)  prevedere  le  modalita'  per  concordare  livelli  di  spesa
programmati e disciplinarne gli effetti al fine di  responsabilizzare
il medico al rispetto dei livelli di  spesa  indotta  per  assistito,
tenendo conto delle spese direttamente indotte dal medico e di quelle
indotte da altri professionisti e da altre strutture specialistiche e
di ricovero; 
    d)  prevedere  che  l'accertato  e  non  dovuto  pagamento  anche
parziale  da  parte  dell'assistito  delle  prestazioni  previste  in
convenzione comporta il venir  meno  del  rapporto  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
    e) concordare, unitamente  anche  alle  organizzazioni  sindacali
delle categorie di guardia  medica  e  dei  medici  di  medicina  dei
servizi, i compiti e le prestazioni  da  assicurare  in  base  ad  un
compenso capitario per assistito  definendo  gli  ambiti  rimessi  ad
accordi  di  livello  regionale,  i  quali  dovranno   garantire   la
continuita' assistenziale per l'intero  arco  della  giornata  e  per
tutti i giorni della settimana, anche attraverso  forme  graduali  di
associazionismo medico, e  prevedere,  altresi',  le  prestazioni  da
assicurare con pagamento in funzione delle prestazioni stesse; 
    f) definire la struttura del compenso spettante al medico preved-
endo una quota fissa per ciascun soggetto  affidato,  corrisposta  su
base  annuale  come  corrispettivo   delle   funzioni   previste   in
convenzione, e una quota variabile in funzione  delle  prestazioni  e
attivita' previste negli accordi di livello regionale; 
    g) disciplinare l'accesso alle funzioni  di  medico  di  medicina
generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri  definiti
nell'ambito degli accordi regionali, in  modo  che  nell'arco  di  un
triennio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
l'accesso  medesimo  sia  consentito  a  tutti   i   medici   forniti
dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256 o titolo equipollente ai  sensi  del  predetto  decreto.
L'anzidetto attestato non e' richiesto per  i  medici  incaricati  di
guardia medica e per i medici  titolari  di  incarico  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, che
siano in servizio alla data del 31 dicembre 1992; 
    h) prevedere la  cessazione  degli  istituti  normativi  previsti
dalla   vigente    convenzione,    riconducibili    direttamente    o
indirettamente al rapporto di lavoro dipendente. 
  2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'  disciplinato
da convenzioni di durata triennale conformi agli  accordi  collettivi
nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge  30
dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali  di  categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi: 
    a)  le  farmacie  pubbliche  e   private   erogano   l'assistenza
farmaceutica di cui al Prontuario  terapeutico  nazionale  per  conto
delle unita' sanitarie locali del territorio  regionale  dispensando,
su presentazione della ricetta del  medico,  specialita'  medicinali,
preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico  chirurgici  e
altri  prodotti  sanitari  nei  limiti  previsti   dai   livelli   di
assistenza; 
    b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria  lo-
cale corrisponde alla farmacia il prezzo  del  prodotto  erogato,  al
netto della eventuale  quota  di  partecipazione  alla  spesa  dovuta
dall'assistito e nei limiti del prezzo  fissato  per  i  farmaci  dai
provvedimenti  del  CIP  e  per  gli  altri  prodotti  dai   relativi
tariffari. Ai fini della liquidazione  la  farmacia  e'  tenuta  alla
presentazione  della  ricetta  corredata  del  bollino  o  di   altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per  il
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali
di cui alla successiva lettera c)  non  possono  essere  riconosciuti
interessi superiore a quelli legali; 
    c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina  delle
modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti  dei
corrispettivi nonche' la individuazione di modalita' differenziate di
erogazione   delle   prestazioni   finalizzate    al    miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche  in
deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e  le  modalita'
di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito
delle attivita' di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione  e
di educazione sanitaria. 
  3. Gli Ordini ed i Collegi professionali  sono  tenuti  a  valutare
sotto il profilo deontologico i  comportamenti  degli  iscritti  agli
Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti  agli
obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli
Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale  per  gli
esercenti le professioni sanitarie. 
  4. Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni  in  materia  di
autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie  di  carattere
privato, a norma dell'articolo 43 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita',  sono  definiti  i  requisiti  strutturali,  tecnologici   e
organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle   attivita'
sanitarie e  la  periodicita'  dei  controlli  sulla  permanenza  dei
requisiti stessi.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono  fissati  i
termini  per  l'adeguamento  delle  strutture  e  dei  presidi   gia'
autorizzati ed i criteri per l'aggiornamento dei  suddetti  requisiti
minimi, nonche' per la classificazione dei presidi e delle  strutture
in relazione alla tipologia delle  prestazioni  erogabili  e  per  le
attivita' obbligatorie in materia di controllo della  qualita'  delle
prestazioni. La disciplina di cui al presente comma si applica  anche
alle corrispondenti strutture pubbliche. 
  5. L'unita' sanitaria locale assicura ai  cittadini  la  erogazione
delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle  riabilitative,
di diagnostica strumentale e di laboratorio  ed  ospedaliere  contem-
plate  dai  livelli  di  assistenza  secondo  gli   indirizzi   della
programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale  dei
propri presidi, nonche' delle aziende di cui  all'articolo  4,  delle
istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali  militari,
o  private,  ad  integrazione  delle  strutture  pubbliche,   e   dei
professionisti con i  quali  intrattiene  appositi  rapporti  fondati
sulla corresponsione di  un  corrispettivo  predeterminato  a  fronte
della prestazione  resa,  con  l'eccezione  dei  medici  di  medicina
generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la  facolta'
di libera scelta del presidio o del professionista erogante da  parte
dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni  di  cui  al  presente
comma e' subordinata all'apposita prescrizione, proposta o  richiesta
compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale  dal  medico
di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di  cui
al  presente  comma  sono  tenute  presenti  le  specificita'   degli
organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del Ministro della sanita', sentita  la
Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli  odontoiatri  e
degli altri Ordini e Collegi competenti, d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome sono stabiliti i criteri generali per  la  fissazione  delle
tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta.
Ove l'intesa con la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e province autonome  non  intervenga  entro  trenta
giorni dal ricevimento della richiesta,  il  Ministro  della  sanita'
provvede direttamente. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma  2,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro il 31 dicembre 1993, le regioni
e le unita' sanitarie locali adottano i provvedimenti  necessari  per
la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto.  I
rapporti  vigenti  secondo  la  disciplina  di   cui   agli   accordi
convenzionali in atto, ivi compresi  quelli  operanti  in  regime  di
proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. Agli  eventuali  oneri  derivanti  dalla
cessazione dei rappporti convenzionali vigenti si fa  fronte  in  via
prioritaria con appositi accantonamenti di quote del Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente a decorrere dal 1994.