Art. 9. 
                  Forme differenziate di assistenza 
  1. Al fine di assicurare  ai  cittadini  una  migliore  qualita'  e
liberta' nella fruizione delle prestazioni, fermi restando i  livelli
uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 e la libera  scelta  del
cittadino,  le   regioni   possono   prevedere,   nell'ambito   della
programmazione regionale, in via graduale e  sperimentale  a  partire
dal 1 gennaio 1995, forme di assistenza differenziate per particolari
tipologie  di  prestazioni,  nonche'  le  sperimentazioni  gestionali
previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e ne regolamentano  l'attuazione  fissando  gli  ambiti  rimessi
all'unita' sanitaria locale. La Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica  annualmente
i risultati conseguiti sia sul piano economico che  su  quello  della
qualita'  dei   servizi.   Al   termine   del   primo   triennio   di
sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le
regioni adottano i provvedimenti conseguenti. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, sono determinate, per ciascun triennio di validita' del pi-
ano sanitario nazionale, le  quote  di  risorse  destinabili  per  la
gestione delle forme di assistenza differenziate di cui  al  comma  1
tenendo conto  dei  principi  di  solidarieta'  propri  del  Servizio
sanitario nazionale, e avendo  riguardo  all'obiettivo  di  garantire
risultati di economicita'. Con il medesimo  decreto  sono  fissati  i
requisiti dei soggetti di cui al comma 3, lettera b) e i criteri  per
il  trasferimento  delle  quote,  avendo  riguardo  all'esigenza   di
costituzione di un fondo di garanzia in favore dei soggetti  aderenti
alle forme differenziate alimentato esclusivamente mediante  prelievi
dalle quote di risorse come sopra determinate. 
  3. Le forme differenziate di assistenza possono consistere: 
    a) nel concorso alla  spesa  sostenuta  dall'interessato  per  la
fruizione della prestazione a pagamento; 
    b) nell'affidamento a soggetti singoli o consortili, ivi comprese
le mutue volontarie, della facolta' di  negoziare,  per  conto  della
generalita' degli aderenti o per soggetti  appartenenti  a  categorie
predeterminate, con gli  erogatori  delle  prestazioni  del  Servizio
sanitario nazionale modalita' e condizioni allo scopo  di  assicurare
qualita' e costi  ottimali.  L'adesione  dell'assistito  comporta  la
rinuncia   da   parte   dell'interessato   alla    fruizione    delle
corrispondenti prestazioni  in  forma  diretta  e  ordinaria  per  il
periodo della sperimentazione. 
  4. Le sperimentazioni gestionali di cui al  comma  1  sono  attuate
attraverso convenzioni  con  organismi  pubblici  e  privati  per  lo
svolgimento in forma integrata  di  opere  o  servizi,  motivando  le
ragioni   di   convenienza,   di   miglioramento    della    qualita'
dell'assistenza  e  gli  elementi  di  garanzia  che  supportano   le
convenzioni medesime. A tal fine la regione puo' dare vita a societa'
miste a capitale pubblico e privato.