Art. 5.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati, i limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per
raggiunti limiti di eta' previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui
all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai
casi di cui all'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i
lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate
dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nonche' per i
giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi
professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n.
366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di
eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco restano ferme le particolari norme dettate dei rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il pensionamento di
cui al presente articolo.
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base
alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative.