Art. 5. 
               Eta' per il pensionamento di vecchiaia 
  1.  Per  le  forme   di   previdenza   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria  trova  applicazione  quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati,  i  limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla  data  del  31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento  a  riposo  d'ufficio  per
raggiunti  limiti  di  eta'  previsto  dai  singoli  ordinamenti  nel
pubblico impiego. 
  2. Per  gli  appartenenti  alle  Forze  armate,  per  i  lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente  da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31  ottobre  1988,  n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo  5  della  legge  7  agosto
1990, n. 248, per  il  personale  viaggiante  iscritto  al  Fondo  di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di  cui
all'articolo 209 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi  relativamente  ai
casi di cui all'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i
lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle  categorie  indicate
dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato  16  luglio  1947,  n.  708,  nonche'  per  i
giocatori  di  calcio,  gli  allenatori  di  calcio  e  gli  sportivi
professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973,  n.
366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi  i  limiti  di
eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. 
  3. Per la cessazione dal servizio  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco restano ferme  le  particolari  norme  dettate  dei  rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il  pensionamento  di
cui al presente articolo. 
  4. In fase di  prima  applicazione,  per  le  forme  di  previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono,  in  base
alle rispettive normative vigenti alla data  del  31  dicembre  1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1,  l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le  opzioni  di  cui  all'articolo  1,
commi  2  e   3,   ove   esercitabili,   non   possono   determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento  del  limite  massimo  del  coefficiente  di   rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative.