Art. 6. 
Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia 
 
  1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive  del  regime
generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui  all'articolo  2
del presente decreto,  fermi  restando  i  requisiti  assicurativi  e
contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati. 
  2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della  annualita'
di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1420,  si
considera soddisfatto con riferimento a  120  contributi  giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1  al  n.  14  dell'articolo  3  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1952,
n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le  altre
categorie previste dal medesimo articolo.