Art. 6. Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu' elevati. 2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita' di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo.