Art. 7.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del
31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente
alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza
della pensione.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianita' contributiva
pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci anni
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal
1µ gennaio 1993, il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per
cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di
decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo
massimo di dieci anni.
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli
ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le
retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per
ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle
retribuzioni pensionabili.
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo
alle specifiche peculiarita' ed alle particolari caratteristiche
delle attivita' lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952,
n. 2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi
il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto
incrementato, con effetto dal 1µ gennaio 1993, di 272 retribuzioni
giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900
retribuzioni.
6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione
di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1µ gennaio 1953
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e
successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla
media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.