Art. 7. 
                      Retribuzione pensionabile 
  1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza  sostitutive  ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del
31  dicembre  1992  possono  far  valere  un'anzianita'  contributiva
inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per  la  determinazione
della retribuzione pensionabile, stabiliti  dalla  normativa  vigente
alla predetta data, sono incrementati dai  periodi  che  intercorrono
tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza
della pensione. 
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con  anzianita'  contributiva
pari o  superiore  a  15  anni  il  periodo  di  riferimento  per  la
determinazione della retribuzione e' riferito agli ultimi dieci  anni
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. 
  3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2,  per  le   pensioni   delle   forme   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal
1µ gennaio 1993, il periodo di riferimento e' incrementato del 50 per
cento dei mesi  intercorrenti  tra  la  predetta  data  e  quella  di
decorrenza della pensione,  fino  al  raggiungimento  di  un  periodo
massimo di dieci anni. 
  4. Ai fini del calcolo dei  trattamenti  pensionistici  di  cui  al
presente articolo le retribuzioni pensionabili previste  dai  singoli
ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla  variazione
dell'indice annuo dei prezzi al consumo per  famiglie  di  operai  ed
impiegati,  calcolato  dall'ISTAT,   tra   l'anno   solare   cui   le
retribuzioni si riferiscono e quello  precedente  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico, con aumento di un  punto  percentuale  per
ogni anno solare preso in considerazione ai fini  del  computo  delle
retribuzioni pensionabili. 
  5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3,  avuto  riguardo
alle specifiche  peculiarita'  ed  alle  particolari  caratteristiche
delle attivita' lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio  1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre  1952,
n. 2388, trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.  1420,  intendendosi
il   requisito   delle   retribuzioni   giornaliere   ivi    previsto
incrementato, con effetto dal 1µ gennaio 1993,  di  272  retribuzioni
giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva  misura  di  1900
retribuzioni. 
  6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare  la  disposizione
di cui all'articolo  5  del  decreto  ministeriale  1µ  gennaio  1953
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio  1953,  n.  10,  e
successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita  alla
media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.