Art. 8.
Pensionamenti di anzianita'
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione
anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per il pensionamento di
vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico
delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime
generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non puo' comunque essere
richiesto prima del raggiungimento del 35 anno di anzianita'
contributiva per coloro che alla data del 1 gennaio 1993 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad
otto anni.
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti
per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato applicando al
numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli
ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C
allegata.