Art. 8. 
                     Pensionamenti di anzianita' 
 
  1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato
i requisiti contributivi o di servizio  prescritti  per  la  pensione
anticipata di anzianita' rispetto all'eta' per  il  pensionamento  di
vecchiaia, ovvero per il collocamento a  riposo  d'ufficio  a  carico
delle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed  esclusive  del  regime
generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti. 
  2. Il pensionamento di cui al comma  1  non  puo'  comunque  essere
richiesto  prima  del  raggiungimento  del  35  anno  di   anzianita'
contributiva per coloro che alla data  del  1  gennaio  1993  abbiano
maturato un'anzianita' contributiva e di servizio  non  superiore  ad
otto anni. 
  3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i  requisiti
per il pensionamento di cui al comma 1 e' determinato  applicando  al
numero  degli  anni  mancanti  secondo  la  disciplina  dei   singoli
ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla  tabella  C
allegata.