Art. 9. 
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al  decreto  legislativo
                      20 novembre 1990, n. 357 
  1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III  del  presente  decreto
riferite  ai  lavoratori   dipendenti   dell'assicurazione   generale
obbligatoria  trovano  applicazione  anche  per  gli  iscritti   alla
gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,  n.
357, relativamente alle pensioni o  quote  di  esse  a  carico  della
gestione medesima. 
  2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano  applicazione  nei
confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali  e'  iscritto  il
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  20  novembre
1990, n. 357. 
  3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
di quanto disposto al comma 2  rispetto  alla  previgente  disciplina
incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4  del  decreto-
legge 20 novembre 1990,  n.  357,  salvo  che  non  sia  diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.