Art. 9.
Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 357
1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto
riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla
gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della
gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei
confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il
personale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357.
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto
di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina
incidono sul trattamento complessivo di cui all'art. 4 del decreto-
legge 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente
disposto in sede di contrattazione collettiva.