TITOLO III
                ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI
                              Art. 11.
                     D o c u m e n t a z i o n e
  L'istanza  di  sovvenzione  dovra' contenere ogni utile elemento di
valutazione  dell'attivita'  programmata  e  dovra'  essere corredata
entro il 31 dicembre dalla seguente documentazione (in duplice copia)
a firma del legale rappresentante:
    a)   programma  artistico:  in  tale  programma  dovranno  essere
indicati  i  titoli  dei  brani  che saranno eseguiti in ogni singola
manifestazione;  il  nome  del direttore d'orchestra, il numero degli
strumentisti relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome
dei   solisti  ospiti  ed  almeno  la  data  di  ogni  manifestazione
precisando  se  trattasi  di  concerto  in  sede  o  fuori  sede.  In
particolare dovranno essere indicati:
    i concerti in sede o in decentramento anche interregionale;
    i concerti-base o di ripetizione; in tal caso occorre indicare il
numero  delle repliche intendendosi per replica quella nella quale il
programma e' prevalentemente omologo all'esecuzione gia' presentata;
    i  concerti  presso le scuole o riservati al pubblico scolastico,
con  esecuzioni  dimostrative  ed  ascolto  guidato, che non potranno
eccedere,   ai   fini   della   sovvenzione,  il  10%  dell'attivita'
complessiva, salvo che non sia previsto l'ingresso a pagamento.
  Non  sono ammessi ai fini della sovvenzione piu' di due concerti al
giorno, sia in sede sia fuori sede.
  Al   programma  dovra'  essere  allegato,  altresi',  un  prospetto
riepilogativo;
    b)  preventivo  finanziario: deliberato ed approvato dagli organi
statutari  di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli
organi di controllo esistenti.
  In tale preventivo dovranno essere indicate analiticamente tutte le
voci  di  entrata  e di uscita afferenti l'attivita' concertistica da
effettuare;
    c)  documentazione  consuntiva  relativa all'attivita' effettuata
nell'anno   precedente   a  quello  cui  si  riferisce  l'istanza  di
sovvenzione. Tale documentazione dovra' consistere in una dettagliata
relazione  delle manifestazioni effettuate, indicando al riguardo gli
stessi elementi di cui alla lettera a).
  Debbono  altresi' essere trasmessi i bordero' o, in mancanza, altra
idonea  documentazione  atta a comprovare l'effettivo svolgimento dei
concerti  e  la  dichiarazione  del  legale  rappresentante con firma
autenticata  che  attesti  la  disponibilita' presso l'istituzione di
copia autentica dei modelli 031/CM ENPALS.
  La  dichiarazione  dovra' ancora indicare i mesi ed il numero delle
giornate  lavorative  retribuite  ai  professori  d'orchestra  per il
periodo di sola attivita' concertistica.
  Le  orchestre  che  effettuano, anche attivita' lirica, all'estero,
per  conto  terzi,  corsi e concorsi, dovranno produrre una ulteriore
dichiarazione  del  legale  rappresentante,  dalla  quale  risulti il
numero  delle  giornate riferite alla sola attivita' concertistica e,
nel  contempo,  il  complesso  delle  giornate retributive in base ai
titoli  sopra indicati, che comunque non sara' valutato ai fini della
quantificazione della sovvenzione.
  Per  ogni  programma  deve essere comprovata l'effettuazione di sei
prove  in media, compresa la generale, attraverso una dichiarazione a
firma  del  legale  rappresentante attestante che i fogli di presenza
relativi  agli  orchestrali, che hanno preso parte a tali prove, sono
agli atti dell'istituzione.
  Ai  fini  della  determinazione  della  sovvenzione  sono  presi in
considerazione i seguenti elementi di valutazione:
   i  contratti  stipulati  per  la stagione in corso (da produrre in
copia)  con  gli  orchestrali  che  costituiscono il nucleo artistico
dell'istituzione,  con l'indicazione per quelli a tempo indeterminato
della data di prima assunzione e, per quelli a tempo determinato, dei
diversi   periodi   lavorativi;   nonche'  i  contratti  di  incarico
professionale  e  degli aggiunti in relazione al periodo di attivita'
programmata;
   la   continuita'   dell'attivita'   programmata   e   l'importanza
artistico-culturale  del progetto elaborato con l'apporto di una sola
stabile direzione artistica;
   il  buon  andamento  delle  gestioni, sia sul piano amministrativo
(con particolare riguardo ai bilanci consuntivi ed al rapporto tra le
spese di gestione e quelle di produzione) sia sul piano artistico;
   la  dimostrata  capacita' di promuovere, agevolare e coordinare la
cultura  musicale all'interno e fuori del territorio delle rispettive
province,  anche  mediante la partecipazione a progetti speciali (con
particolare riguardo ai concerti nonche' al numero degli esecutori in
relazione ai programmi musicali);
   le  condizioni  di  operativita'  del  territorio  in  cui ha sede
l'istituzione  e,  nel  contempo,  il  livello  della  programmazione
diretta al decentramento;
   l'entita'  e  la  finalizzazione delle contribuzioni locali per le
quali occorrera' produrre idonea documentazione;
   l'entita'  delle  entrate  di  botteghino  o  comunque  di  quelle
finalizzate alla realizzazione di singoli concerti;
   il numero degli spettatori paganti;
   i mesi di attivita' preventivata;
   il numero dei concerti programmati per ciascun mese.
  Sara'  presa,  infine,  in  considerazione  la  capacita'  per ogni
istituzione  di  promuovere  l'attivita' artistica di giovani talenti
italiani  a livello di solisti e di direttori d'orchestra segnalatisi
in concorsi nazionali o internazionali dell'ultimo quinquennio.
  A  partire  dal  1994  le  istituzioni dovranno essere dotate di un
organico  orchestrale (con rapporto di lavoro regolato da contratto a
tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato)  per  il  periodo  di
attivita',  che  non  puo'  essere  comunque inferiore ai cinque mesi
previsti  dalla  legge.  Tale  organico non potra' essere inferiore a
quaranta  unita',  salvo che per le orchestre da camera, per le quali
le unita' non potranno essere inferiori a venticinque.
  La  sovvenzione  annualmente  concessa  potra'  essere  superiore a
quella  assegnata  l'anno  precedente  solo  in  presenza di positive
valutazioni  in  ordine agli elementi indicati nel presente articolo,
distinguendo  l'aliquota  della  sovvenzione  medesima  collegata  ad
elementi  e valutazioni amministrativo-contabili da un'altra aliquota
da determinarsi sulla base di valutazioni tecnico-artistiche.
  Entro il 1993 le istituzioni riconosciute dovranno adottare bilanci
omologhi, che saranno predisposti dall'amministrazione.