TITOLO III ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI Art. 11. D o c u m e n t a z i o n e L'istanza di sovvenzione dovra' contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attivita' programmata e dovra' essere corredata entro il 31 dicembre dalla seguente documentazione (in duplice copia) a firma del legale rappresentante: a) programma artistico: in tale programma dovranno essere indicati i titoli dei brani che saranno eseguiti in ogni singola manifestazione; il nome del direttore d'orchestra, il numero degli strumentisti relativi a ciascuna manifestazione in programma, il nome dei solisti ospiti ed almeno la data di ogni manifestazione precisando se trattasi di concerto in sede o fuori sede. In particolare dovranno essere indicati: i concerti in sede o in decentramento anche interregionale; i concerti-base o di ripetizione; in tal caso occorre indicare il numero delle repliche intendendosi per replica quella nella quale il programma e' prevalentemente omologo all'esecuzione gia' presentata; i concerti presso le scuole o riservati al pubblico scolastico, con esecuzioni dimostrative ed ascolto guidato, che non potranno eccedere, ai fini della sovvenzione, il 10% dell'attivita' complessiva, salvo che non sia previsto l'ingresso a pagamento. Non sono ammessi ai fini della sovvenzione piu' di due concerti al giorno, sia in sede sia fuori sede. Al programma dovra' essere allegato, altresi', un prospetto riepilogativo; b) preventivo finanziario: deliberato ed approvato dagli organi statutari di competenza e corredato dalle prescritte relazioni degli organi di controllo esistenti. In tale preventivo dovranno essere indicate analiticamente tutte le voci di entrata e di uscita afferenti l'attivita' concertistica da effettuare; c) documentazione consuntiva relativa all'attivita' effettuata nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'istanza di sovvenzione. Tale documentazione dovra' consistere in una dettagliata relazione delle manifestazioni effettuate, indicando al riguardo gli stessi elementi di cui alla lettera a). Debbono altresi' essere trasmessi i bordero' o, in mancanza, altra idonea documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento dei concerti e la dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata che attesti la disponibilita' presso l'istituzione di copia autentica dei modelli 031/CM ENPALS. La dichiarazione dovra' ancora indicare i mesi ed il numero delle giornate lavorative retribuite ai professori d'orchestra per il periodo di sola attivita' concertistica. Le orchestre che effettuano, anche attivita' lirica, all'estero, per conto terzi, corsi e concorsi, dovranno produrre una ulteriore dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il numero delle giornate riferite alla sola attivita' concertistica e, nel contempo, il complesso delle giornate retributive in base ai titoli sopra indicati, che comunque non sara' valutato ai fini della quantificazione della sovvenzione. Per ogni programma deve essere comprovata l'effettuazione di sei prove in media, compresa la generale, attraverso una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che i fogli di presenza relativi agli orchestrali, che hanno preso parte a tali prove, sono agli atti dell'istituzione. Ai fini della determinazione della sovvenzione sono presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione: i contratti stipulati per la stagione in corso (da produrre in copia) con gli orchestrali che costituiscono il nucleo artistico dell'istituzione, con l'indicazione per quelli a tempo indeterminato della data di prima assunzione e, per quelli a tempo determinato, dei diversi periodi lavorativi; nonche' i contratti di incarico professionale e degli aggiunti in relazione al periodo di attivita' programmata; la continuita' dell'attivita' programmata e l'importanza artistico-culturale del progetto elaborato con l'apporto di una sola stabile direzione artistica; il buon andamento delle gestioni, sia sul piano amministrativo (con particolare riguardo ai bilanci consuntivi ed al rapporto tra le spese di gestione e quelle di produzione) sia sul piano artistico; la dimostrata capacita' di promuovere, agevolare e coordinare la cultura musicale all'interno e fuori del territorio delle rispettive province, anche mediante la partecipazione a progetti speciali (con particolare riguardo ai concerti nonche' al numero degli esecutori in relazione ai programmi musicali); le condizioni di operativita' del territorio in cui ha sede l'istituzione e, nel contempo, il livello della programmazione diretta al decentramento; l'entita' e la finalizzazione delle contribuzioni locali per le quali occorrera' produrre idonea documentazione; l'entita' delle entrate di botteghino o comunque di quelle finalizzate alla realizzazione di singoli concerti; il numero degli spettatori paganti; i mesi di attivita' preventivata; il numero dei concerti programmati per ciascun mese. Sara' presa, infine, in considerazione la capacita' per ogni istituzione di promuovere l'attivita' artistica di giovani talenti italiani a livello di solisti e di direttori d'orchestra segnalatisi in concorsi nazionali o internazionali dell'ultimo quinquennio. A partire dal 1994 le istituzioni dovranno essere dotate di un organico orchestrale (con rapporto di lavoro regolato da contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) per il periodo di attivita', che non puo' essere comunque inferiore ai cinque mesi previsti dalla legge. Tale organico non potra' essere inferiore a quaranta unita', salvo che per le orchestre da camera, per le quali le unita' non potranno essere inferiori a venticinque. La sovvenzione annualmente concessa potra' essere superiore a quella assegnata l'anno precedente solo in presenza di positive valutazioni in ordine agli elementi indicati nel presente articolo, distinguendo l'aliquota della sovvenzione medesima collegata ad elementi e valutazioni amministrativo-contabili da un'altra aliquota da determinarsi sulla base di valutazioni tecnico-artistiche. Entro il 1993 le istituzioni riconosciute dovranno adottare bilanci omologhi, che saranno predisposti dall'amministrazione.