Art. 9. D o c u m e n t a z i o n e L'istanza di sovvenzione dovra' contenere ogni utile elemento di valutazione dell'attivita' programmata ed essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto notarile di costituzione e statuto da presentarsi nei casi di prima istanza, in duplice copia (di cui una in carta legale autenticata da notaio), da cui risulti che non vengono perseguiti scopi di lucro. I soggetti interessati dovranno adeguare i propri atti affinche' tutte le norme statutarie si uniformino a tale requisito. Dovra' essere tempestivamente documentata a questo Ministero, su carta legale ed autenticata, ogni intervenuta variazione dello statuto nonche' delle cariche sociali. Gli enti pubblici dovranno produrre ai fini dell'esame della richiesta di contributo - almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' - delibera d'approvazione del progetto artistico finanziario dalla quale sia dato rilevare anche il diretto apporto dell'ente; b) progetto artistico: sono da specificare dettagliatamente il numero delle manifestazioni, che non potra' essere inferiore a cinque per l'attivita' concertistica ed a quattro per i festival; il calendario anche provvisorio e le sedi teatrali, il repertorio, i nominativi degli artisti - indicando separatamente gli artisti italiani e stranieri - l'eventuale direzione artistica. Gli interessati dovranno inoltre documentare l'eventuale presenza di un'attivita' di decentramento nell'ambito regionale, l'impegno artistico di italiani diplomati o vincitori di concorsi nazionali o internazionali e quello a favore degli artisti italiani e della musica contemporanea nonche' l'attenzione dedicata al pubblico giovanile. I complessi orchestrali e corali - professionalmente qualificati - che richiedono sovvenzioni per le attivita' di propria produzione, dovranno altresi' inviare un breve curriculum dei singoli componenti il complesso stesso; c) preventivo finanziario: per quanto si riferisce alle "entrate" sono da indicare in dettaglio gli incassi da botteghino, da eventuali abbonamenti o quote sociali, da sponsorizzazioni; i contributi locali, le altre entrate derivanti da prevendita, programmi, ecc. Per quanto si riferisce alle "spese" sono da distinguere: le spese artistiche (compensi agli artistici - solisti, masse orchestrali, complessi corali, direttori - le diarie e i trasferimenti, i contributi previdenziali, i diritti SIAE, la direzione artistica ed il personale tecnico e di sala, gli affitti dei teatri, i noleggi degli strumenti e i trasporti, la pubblicita' e la tipografia) e le spese generali, inclusi gli interessi passivi come specificato all'art. 4; d) dettagliata relazione artistico-finanziaria: riguardante l'attivita' dell'anno precedente completa di tutti gli elementi di cui ai punti b) e c) per le iniziative gia' operanti (qualora non sia stata gia' trasmessa per la liquidazione della sovvenzione). Tale relazione dovra' comprovare la partecipazione del pubblico e l'effettiva diffusione della cultura musicale. I festival e le rassegne devono comprendere una pluralita' di spettacoli di chiara rilevanza culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in una stessa area geografica.