Art. 7.
                             Contributo
  1. Per le iniziative a  carattere  stabile  di  cui  ai  successivi
articoli  17  e  18  con  le  specifiche modalita' e criteri all'uopo
previsti,  puo',  a  richiesta,  essere   assegnato   un   contributo
forfettario  -  a  titolo  di concorso ai costi di attivita' - previa
valutazione artistica e culturale del progetto e tenuto  conto  della
continuita'  dell'impresa e con riferimento agli oneri assicurativi a
carico dell'impresa.
  2. Il contributo forfettario puo' essere aumentato, nei limiti  del
pareggio  di  bilancio,  al momento della sua concessione, fino ad un
massimo del 20% del suo ammontare calcolando un 5% in piu'  per  ogni
regione  ed  un  5%  in  piu'  per ogni dieci piazze oltre le quattro
regioni e le quaranta piazze minimi previste. Fermo restando il tetto
massimo del 20% le percentuali suddette sono aumentate del 50% per le
recite effettuate nelle regioni meridionali e nelle isole.
  3.  Ai  beneficiari  del  contributo  a  carattere  forfettario  e'
assegnato  altresi'  un contributo a carattere di rientro percentuale
sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.
  4. Il contributo per rientro percentuale sugli incassi e' calcolato
fino al prezzo medio  del  biglietto  per  recita  di  L.  32.000,  e
comunque   riferito  ad  un  incasso  lordo,  per  impresa  teatrale,
complessivo  per  l'intera  stagione  teatrale  non  superiore  a  L.
4.000.000.000.
  5.  L'ammontare  globale  del  contributo,  sia forfettario che per
rientro percentuale sugli incassi non  puo'  superare  il  50%  delle
uscite  complessive.  In  sede  di verifica il contributo puo' essere
ridotto o revocato in presenza  di  rilevanti  carenze  artistiche  e
culturali del progetto.