Art. 7. Contributo 1. Per le iniziative a carattere stabile di cui ai successivi articoli 17 e 18 con le specifiche modalita' e criteri all'uopo previsti, puo', a richiesta, essere assegnato un contributo forfettario - a titolo di concorso ai costi di attivita' - previa valutazione artistica e culturale del progetto e tenuto conto della continuita' dell'impresa e con riferimento agli oneri assicurativi a carico dell'impresa. 2. Il contributo forfettario puo' essere aumentato, nei limiti del pareggio di bilancio, al momento della sua concessione, fino ad un massimo del 20% del suo ammontare calcolando un 5% in piu' per ogni regione ed un 5% in piu' per ogni dieci piazze oltre le quattro regioni e le quaranta piazze minimi previste. Fermo restando il tetto massimo del 20% le percentuali suddette sono aumentate del 50% per le recite effettuate nelle regioni meridionali e nelle isole. 3. Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario e' assegnato altresi' un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi. 4. Il contributo per rientro percentuale sugli incassi e' calcolato fino al prezzo medio del biglietto per recita di L. 32.000, e comunque riferito ad un incasso lordo, per impresa teatrale, complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 4.000.000.000. 5. L'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi non puo' superare il 50% delle uscite complessive. In sede di verifica il contributo puo' essere ridotto o revocato in presenza di rilevanti carenze artistiche e culturali del progetto.