Art. 13 (a).
         Norme per la costruzione e la gestione delle strade
  1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio  superiore
dei  lavori  pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana
entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base
della classificazione di  cui  all'art.  2,  le  norme  funzionali  e
geometriche  per  la  costruzione,  il  controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad  eccezione  di  quelle  di
esclusivo  uso  militare.  Le  norme  devono  essere  improntate alla
sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della  strada,  alla
riduzione   dell'inquinamento   acustico   ed   atmosferico   per  la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le  strade  ed  al
rispetto   dell'ambiente   e   di   immobili   di   notevole   pregio
architettonico o  storico.  Le  norme  che  riguardano  la  riduzione
dell'inquinamento  acustico  ed atmosferico sono emanate nel rispetto
delle  direttive  e   degli   atti   di   indirizzo   del   Ministero
dell'ambiente,  che  viene  richiesto  di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
  2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per le
strade   esistenti   allorquando   particolari   condizioni   locali,
ambientali,   paesaggistiche,  archeologiche  ed  economiche  non  ne
consentono l'adeguamento, sempre  che  sia  assicurata  la  sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
  3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
  4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in
vigore  del  presente  codice, emana, con i criteri e le modalita' di
cui al  comma  1,  le  norme  per  la  classificazione  delle  strade
esistenti  ((  in  base  alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'art. 2, comma 2. ))
  5. Gli enti proprietari delle strade devono  classificare  la  loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. ((
Gli  stessi  enti proprietari provvedono alla declassificazione delle
strade di loro competenza, quando le stesse non  possiedono  piu'  le
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2,
comma 2. ))
  6.  Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e  le  loro
pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il
Ministro dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei
lavori  pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e  i  servizi  permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
  7.  Gli  enti  proprietari  delle  strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico  per  l'acquisizione  di  dati  che  abbiano
validita'  temporale  riferita  all'anno  nonche'  per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
  8.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e  la  sicurezza
stradale,  di  cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i
dati dell'intero territorio nazionale,  elaborarli  e  pubblicizzarli
annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura  cura  altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 9 del D.Lgs. n. 360/1993.