Art. 14 (a).
        Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
  1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo  di  garantire  la
sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono:
    a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi;
    b)  al  controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
    c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
  2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
    a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo;
    b)  ((  alla  segnalazione  agli  organi  di  polizia  ))   delle
violazioni  alle  disposizioni di cui al presente titolo e alle altre
norme ad esso attinenti, nonche' alle  prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni e nelle concessioni.
  3.  Per  le  strade  in  concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario  della  strada  previsti  dal   presente   codice   sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
  4.  Per  le  strade  vicinali  di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice  sono  esercitati
dal comune.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 10 del D.Lgs. n. 360/1993.